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Ordinanza Interlocutoria — n. 27157/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends tax appeal to allow taxpayer to use new simplified settlement procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27157/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax dispute pending the taxpayer's request to utilize a simplified settlement procedure introduced by Law 197/2022. The taxpayer, Gianluca Landozzi, sought to avoid litigation over a 2006 tax assessment by applying for a streamlined resolution under Article 1, paragraphs 186 and 197 of the cited law. The court granted the suspension to allow the administrative authority to evaluate the eligibility for this specific tax relief mechanism before resuming the trial.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186, 197 della legge 29 dicembre 2022, n. 197: The court may suspend a tax proceeding to allow the taxpayer to avail themselves of a simplified settlement procedure provided for by law.

Parole chiave

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tax suspension simplified settlement Law 197/2022 tax appeal administrative relief ricupero d'imposta contenzioso tributario ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Considerato che: Il contribuente, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 197 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Considerato che: Il contribuente, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 985/2017R.G. proposto da: LANDOZZI GIANLUCA, difesoe rappresentato, per procura speciale, dal Prof. Avv. Alessandro Giovannini e dall’Avv. Valerio Cioni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/a; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore pro- tempore, con domicili o legalein Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Toscana - sezione staccata di Livorno, n.952/10/2016, depositata il 24 maggio 201 6 .

Accertamento sintetico Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2023 dal Consigliere Michele Cataldi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che non si è opposto alla sospensione; udito per parte ricorrente l’Avv. Valerio Cioni; udita per l’Avvocatura generale dello Stato l’Avv. Beatrice Fiduccia; Rilevato che: 1.Gianluca Landozzi impugnò l’avviso d’accertamento sintetico con il quale l’Agenzia delle entrate aveva ricostruito il maggior reddito imponibile del contribuente, relativo all’anno d’imposta 2006, con conseguente maggiore imposizione ai fini Irpef e relative addizionali, oltre agli interessi ed alle sanzioni.

L’adita Commissione tributaria provinciale di Livorno respinse il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionaledella Toscana-sezione staccata di Livorno, accolse l’appello di quest’ultimo. Proposto ricorso per cassazione dall’Amministrazione, questa Corte lo ha accolto con l’ordinanza del 28 aprile 2015, n. 8551, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata. Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale della Toscana-sezione staccata di Livorno, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha così deciso «Accoglie l’appello dell’Ufficioe condanna il contribuente al pagamento de lle spese […]», ma nella sostanza (come emerge dalla motivazione ed è confermato dallo stesso ricorrente) ha rigettato l’originario appello del contribuente.

Avverso la sentenza del giudice del rinvio lo stesso contribuente ha quindi proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi . L’Agenzia delle entrate ha resistito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, senza proporre ulteriori difese. Il Pubblico Ministerio, nella persona del Sostituto Procuratore generaleGiuseppe Locatelli, con conclusioni scritte ha chiesto dirigettare il ricorso. Considerato che: Il contribuente, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la sospensione della controversia, per avvalersi della definizione agevolata di cui al l’art. 1, comma 186,della predetta legge.

P.Q.M.

Sospende il giudizio sino al 10 ottobre 2023 e rinvi