Italian tax court suspends proceedings until October 10, 2023, per a specific simplified settlement request deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a partial suspension of the tax dispute between Gianluca Landozzi and the Italian Revenue Agency. The taxpayer formally requested to utilize a simplified settlement procedure under the new law, which mandates a specific deadline for filing the request and payment. Consequently, the court ordered the proceedings to be suspended until October 10, 2023, to allow the taxpayer to complete these administrative steps.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022 n. 197; The court must suspend tax proceedings upon the taxpayer's explicit request to utilize the simplified settlement procedure, pending the statutory deadline for filing the request and payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26782/2016 R.G. proposto da : LANDOZZI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni,268/A, presso l’Avv. Valerio Cioni che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. Alessandro Giovannini, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Statoche la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANZA SEZIONE STACCATA LIVORNO, n.667/2016, depositata il 13 aprile 2016. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del19 settembre 2023 dal Consigliere Rosanna Angarano;
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTOdato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Locatellinon si è opposto alla sospensione; sentiti e l’Avv. Valerio Cioni per il ricorrente e l’avv. dello Stato Beatrice Fiduccia per la controricorrente. Rilevato che: 1.Gianluca Landozzi ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso del medesimo avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2005 erano stati recuperati a tassazione, in assenza di dichiarazione, maggiori redditi.
2. Con istanza depositata il 27 luglio 2023 il ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 19 7, legge 29 dicembre 2022 n. 197. Considerato che:
1. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
2. Stante l’espressa istanza, occorre procedere in conformità.
P.Q.M.
Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Rom