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Ordinanza Interlocutoria — n. 27106/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends tax appeal proceedings to allow client to use simplified tax payment scheme.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27106/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings until October 10, 2023, to permit the client to utilize the simplified tax payment scheme. The lower court had rejected the company's claim regarding improper foreign exchange losses, ruling that their currency hedging strategy was prudent and that the group structure justified the accounting treatment. The suspension was granted solely to address the client's request for the expedited payment option under recent legislation, without resolving the underlying tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 della legge 20 dicembre 2022 n. 197; Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.: The court may suspend proceedings to allow a taxpayer to benefit from the simplified payment scheme, deferring the resolution of the substantive tax dispute until the suspension period expires.

Parole chiave

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suspension of proceedings simplified tax payment tax appeal suspension legislative measure 2022 civil procedure code cambio conversione delle monete protezione dell'euro

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 della legge 20 dicembre 2022 n. 197
La Società resiste con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.
Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE s.r.l., quale incorporante la FARPI s.r.l., in persona del delegato alla trattazione degli affari fiscali, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dal Prof. Avv. Roberto Corriero Guerra e dall ’Avv.

Francesco Navarrini ed elettivamente domiciliata in Roma, via F.Denza n.20 presso lo studio dell’Avv.Laura Rosa; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1805 / 3 / 20 19 della Co mmissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 13dicembre 2 0 19 ; IRES-Accertamento- Inerenza udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti. Rilevato che si legge dalla sentenza impugnata che la A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. s.r.l. propose ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Firenze avverso l’avviso di accertamento emesso dalla Direzione Regionale della Toscana, scaturito da p.v.c. nel quale era stato formulato un rilievo concernente l’indebita deduzione del reddito imponibile su perdite per cambi per euro 3.461.982,00.

L’adita Commissione di prima istanza rigettò il ricorso e la decisione, appellata dalla Società, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana. In particolare, il Giudice di appello riteneva che la scelta della Menarini, che disponeva di una forte liquidità di investire in dollari USA (moneta che in quel momento appariva forte) allo scopo di fronteggiare una ipotizzabile svalutazione dell’euro con conseguenti perdite fosse una scelta prudente e non priva di giustificazione. Rilevava, inoltre, che non appariva condivisibile la tesi secondo la quale il trasferimento di fondi alla controllata Lussemburghese AMPI per il suo successivo utilizzo per l’aumento di capitale della controllata AMAPH in Singapore, avrebbe determinato il risultato dell’operazione stessa in capo alla AMPI.

Secondo la C.T.R., infatti, la struttura del Gruppo Menarini, come documentata in atti, dimostrava che l’A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. avesse natura di holding e avesse, pertanto, la specifica funzione di controllo, coordinamento e se del caso anche finanziamento delle società controllate. Per la cassazione di questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso articolando un unico motivo. La Società resiste con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc.civ., in camera di consiglio, in prossimità della quale il P.M., nella persona della S ostituta procuratrice generale Paola Filippi, ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.

La Società ha depositato memoria e istanza di sospensione ai sensi dell’art.1 della legge 20 dicembre 2022 n.197. Considerato che: Con istanza depositata telematicamente la Società ha avanzato richiesta di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge 20 dicembre 2022 n.197 al fine di avvalersi della definizione agevolata.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo sino al 10 ottobre2023. Così deciso,