Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the tax agency's decree extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, representing Società Italiana Costruzioni Stradali, did not act to preserve the case after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.815/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ricorrente contro SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADALI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato RINALDO GIORGIA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MINNELLA VINCENZO (MNNVCN78C11A089V) controricorrente nonchè contro RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sez. staccata diSiracusa n. 9670/2021 .
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Rilevato, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con riconoscimento delle spese alla controricorrente nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Pone a carico della parte ricorrente le spese della controricorrente, liquidate in € 9.100,00, oltre €200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali e oneri di legge. Così deciso in Roma,il