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Decreto — n. 27065/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 27065/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a sports club and an individual, challenged a tax agency decision but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the notification of the proposal for settlement, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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non-appeal extinction of proceedings statutory time limit proposal for settlement court of cassation legal costs deemed withdrawal spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
MESSINAn.9072/2021depositata il 11/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
MESSINAn.9072/2021depositata il 11/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10165/2022 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GYMNASIUM CLUB, CRIMI FABIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL GESÙ N. 62, presso lo studio dell’avvocato RAGNO LUIGI (RGNLGU62A02F158C) rappresentati e difesi dall'avvocato CECCIO GIANFILIPPO (CCCGFL69L12G234V) ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende controricorrente nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA intimata avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

MESSINAn.9072/2021depositata il 11/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Rilevato, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., debba provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma