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Ordinanza — n. 27048/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court holds tax judges must perform their own valuation with specific criteria when reducing land value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27048/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court partially allowed the taxpayer's appeal against a tax authority's decision to reduce land value by 20%. The court found the lower tribunal failed to specify the criteria used for its valuation, merely citing constraints without a proper judicial assessment. Consequently, the court ruled that tax judges must conduct their own estimator judgment based on proven elements and statutory parameters rather than relying solely on administrative estimates.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; Art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992: In tax proceedings of merit, the judge must perform a specific estimator judgment on land value reduction, explicitly citing statutory parameters and constraints, rather than merely referencing them.

Parole chiave

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tax valuation procedure land value reduction estimator judgment duty tax merit proceedings statutory valuation criteria burden of proof shift property tax assessment stima immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, cod.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992
Art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, 23 dicembre 2000, n. 16171
Cass., sez. 5, 23 dicembre 2000, n. 16171; conf.
Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 21695 del 19/09/2017
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 31699 / 20 1 9 propost i da: AL.GIMA. S.R.L. (C.F.:09130941009), in persona dell' a mministratore u nico dott. Alessandro Passigli, elettivamente domiciliato presso la sede legale , in Roma allaVia Elio Andrisco n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Giuseppe Lucchesi del Foro di Roma (C.F.: LCCFGS62R26115011 ; PEC: biogiuseppelechesinordineavvocatiroma.org; fax 06 80 69 68 27 ) ed elettivamente domiciliata presso lo studiodi quest’ultimo in Roma, al Viale dei Pariolin. 63 , giusta procura s peciale in calce al ricorso ; -ricorrente - contro C.E.P. s.p.a.

–Consorzi Enti Pubblici; -intimato – - avverso l a sente nza n. 1879 / 20 1 9 emessa d a l la CTR Lazio in data 28/03/2019e non notif icata ; Avvisoaccertamento ICI – Riduzione valore stima effettuato dall’Ufficio udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1. La Al.gi.ma. s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma un avviso di accertamento Ici notificatole dalla CEP s.p.a., quale concessionaria per la gestione delle entrate del Comune di Zagarolo, avendo rilevato un insufficiente versamento per l’anno 2009 in relazione a quattro particelle di terreno edificabile ricadenti in zona C- sottozona C1 del PRG (insediamenti residenziali).

2. L’adita commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso.

3. Avverso la sentenza proponeva appello la contribuente e la CTR Lazio accoglieva parzialmente il gravame, deducendo che, sebbene l’Ufficio avesse fondato il proprio operato su una perizia estimativa di un tecnico del Comune, così determinando l’inversione dell’onere della prova, la società aveva fornito, attraverso una propria perizia, una prova contraria, sicchè, tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle particelle di terreno e della loro possibile utilizzazione a scopo edificatorio, il valore venale accertato dall’ente impositore doveva essere ridotto del 20%.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Al.gi.ma. s.r.l. sulla base di tre motivi. La C.E.P. s.p.a. – Consorzio Enti Pubblici – non ha svolto difese. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di specificare i criteri sulla cui base ha rideterminato il valore venale dei terreni.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, 7 l. n. 212/2000 e 162 l. n. 296/2006”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR ritenuto, sulla base delle perizie di parte da essa prodotte, che il valore del terreno, a causa dei vincoli, fosse integralmente azzerato.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR assunto una decisione apodittica (abbattimento del 60%) senza operare alcuna valutazione specifica.

4. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati per quanto di ragione. Il giudizio tributario non si connota come un giudizio di "impugnazione- annullamento", bensì come un giudizio di "impugnazione-merito", in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l'atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21759 del 20/10/2011).

Tuttavia, la rideterminazione del valore delle aree nell’80% di quello stimato dal Comune negli atti impositivi, senza l'indicazione, da parte dell'impugnata pronuncia, di alcun concreto parametro di riferimento, si pone sostanzialmente in termini di esonero dell'amministrazione dall'onere, su di essa incombente, di provare, nel rispetto dei parametri tassativi di cui all'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 504/1992 (tra le molte Cass., sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass., sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7297), le effettive potenzialità edificatorie delle aree in oggetto, valutata l'incidenza dei vincoli ad esse afferenti, solo genericamente richiamati nella decisione impugnata, laddove la CTR, attesa la natura d'impugnazione-merito del processo tributario, avrebbe dovuto invece formulare un proprio giudizio estimatorio sulla base degli elementi provati e comunque incontroversi (cfr.

Cass., sez. 5, 23 dicembre 2000, n. 16171; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21695 del19/09/2017). Viceversa, la CTR, dopo aver evidenziato che nella perizia di parte contribuente erano stati determinati (sulla base di specifiche caratteristiche delle particelle di terreno e della loro possibile utilizzazione a scopo edificatorio) valori di mercato molto più bassi di quelli accertati dal Comune nella propria perizia estimativa e che né l’avviso di accertamento né la perizia dell’Ufficio a firma dell’Ing. Rinaldi contenevano una dettagliata motivazione circa la determinazione del valore venale dell’area (in specie, avuto riguardo agli oneri di adattamento del terreno, alla destinazione d’uso consentita ed ai prezzi medi di mercato riferibili a terreni con analoghe caratteristiche), ha ritenuto, senza indicare alcun criterio, che il valore venale accertato dall’ente impositore ai fini Ici dovesse essere ridotto della percentuale del 20%.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto: Il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione- annullamento bensì tra quelli di impugnazione-merito; sicché, il giudice tributario, nel rideterminare il valore di aree edificabili ai fini ICI, rispetto alla stima fattane negli atti impositivi impugnati, deve procedere ad un proprio giudizio estimatorio, sulla base degli elementi provati e comunque non controversi, indicando, in base ai parametri normativi di riferimento, le effettive potenzialità edificatorie delle aree in oggetto e valutando le incidenze dei vincoli alle stesse afferenti, comportando, altrimenti, la sua decisione, un sostanziale esonero dell'Amministrazione dall'onere probatorio su di essa incombente.

Ai fini della determinazione del valore imponibile, il giudice di merito, investito della questione, non può esimersi dal verificare che la misura del valore venale in comune commercio, attribuito ad un'area fabbricabile, sia ricavata in base ai parametri vincolanti tassativamente previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, tenuto conto dell'anno di imposizione. .

P.Q.M.

accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo g