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Ordinanza — n. 27041/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' settlement and mutual waiver of litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27041/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished because both parties agreed to settle the dispute. The taxpayer and the municipality mutually requested the termination of proceedings and the compensation of litigation expenses. Consequently, the court ruled that the judgment was voided and the unified contribution was not applicable due to the voluntary settlement.

Regesto Legislator

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater; When parties mutually agree to settle a tax dispute and waive further litigation, the court must declare the judgment extinguished and exempt the unified contribution.

Parole chiave

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tax appeal settlement litigation cost waiver judgment extinction unified contribution exemption mutual party agreement tax dispute resolution procedural termination procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientat a a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372
16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6272-2021proposto da: CASALE SPORTIVA S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocato DANIELE MONARI giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata daniele.monari@ordineavvmodena.it -ricorrente – contro COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l o studio dell’Avv.to RITA COLLELUORI, rappresentato e difes o dall’Avv.to CHRISTIAN GIANGRANDEgiusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenz a n. 96 1 /2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell ’EMILIA — ROMAGNA , depositat a il 2 8 /9/20 20 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 2 / 9 /20 23 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Commissione tributaria regionale dell ’Emili a — Romagna , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieval'appello proposto dal Comune di San Pietro in Casaleavverso la pronuncia n. 1048/2016della Commissione tributaria provinciale di Bologna in accoglimento del ricorso di Casale Sportiva S.r.L.(di seguito la Società) avverso avviso di accertamento I MU 2012; avverso la pronunciadella Commissione tributaria regionale la Società propone ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 10/7/2023, la contribuente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio per aver definito la controversia con il Comune controricorrente, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il Comune di San Pietro in Casale; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientat a a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;

Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Cor