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Ordinanza — n. 27013/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to parties' agreement to settle and offset litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27013/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the taxpayer and the municipality agreed to settle the tax dispute and offset their litigation costs. The parties submitted a joint request to terminate the proceedings, to which the municipality formally adhered. Consequently, the court ruled that the judgment must be declared extinct with an integral compensation of all litigation expenses.

Regesto Legislator

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater; When parties voluntarily agree to settle a litigation dispute and offset costs, the proceedings are extinguished without the application of the unified contribution sanction.

Parole chiave

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voluntary settlement agreement offsetting litigation costs extinction of proceedings unified contribution waiver tax appeal dismissal party autonomy principle cost compensation impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientat a a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372
16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6264-2021proposto da: CASALE SPORTIVA S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocato DANIELE MONARI giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata daniele.monari@ordineavvmodena.it -ricorrente – contro COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l o studio dell’Avv.to RITA COLLELUORI, rappresentato e difes o dall’Avv.to CHRISTIAN GIANGRANDEgiusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenz a n. 962/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell ’EMILIA — ROMAGNA , depositat a il 2 8 /9/20 20 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 2 / 9 /20 23 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Commissione tributaria regionale dell ’Emili a — Romagna , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieval'appello proposto dal Comune di San Pietro in Casaleavverso la pronuncia n. 1047/2016della Commissione tributaria provinciale di Bologna in accoglimento del ricorso di Casale Sportiva S.r.L.(di seguito la Società) avverso avviso di accertamento ICI 2011; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionalela Società propone ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 10/7/2023, la contribuente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizioper aver definito la controversia con il Comune controricorrente, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il Comune di San Pietro in Casale; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientat a a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;

Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte