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Ordinanza Interlocutoria — n. 27001/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses request for case termination due to lack of proof regarding related settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27001/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's request to terminate the proceedings by referring the case back to the initial docket. The taxpayer argued that a related settlement agreement with a co-defendant had resolved the dispute, but submitted only a request for expedited settlement without proving the agreement's relevance to the current tax liability or the full payment of amounts. Consequently, the court ordered the taxpayer to demonstrate the connection between the settlement and the pending tax case within ninety days.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 12 d.l n. 98/2011; Art. 39 comma 12 d.l n. 98/2011: A request for termination of proceedings based on a related settlement agreement is inadmissible if the applicant fails to prove the agreement's applicability to the specific tax matter and the integral payment of owed sums.

Parole chiave

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tax appeal termination settlement agreement relevance co-defendant liability procedural dismissal tax registration duty trasferimento dell'imposta imposta sui trasferimenti tassa d'iscrizione nel registro

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 12 d.l n. 98 del 2011 conv. con modif. in l. n. 111 del 2011
Con l’istanza depositata in prossimità della camera di consiglio la società ricorrente chiede sia pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere sul presupposto che la condebitrice allo stesso titolo (Patrizia Lizzio) ha definito la lite pendente ex art. 39, comma 12, d.l n.
art 2932 c.c
avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di liquidazione afferenti al pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale relativi a sentenza che aveva disposto il trasferimento di un immobile ex art 2932 c.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27333/2015 proposto da: M.P. DI MEI FRANCESCO C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall ’ Avv. Simona Carlonied elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Monte Santo n. 2; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001) -intimata - avverso la sentenza n. 795 / 13 /1 5 della Commissione tributaria Regionale della Toscana, depositata il 29/4/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/9/2023 dal Consigliere Dott.

Stefano Pepe; Rilevatoche 1. La Commissione tributaria regionale della Toscana (CTR) con la sentenza n. 795/13/2015, depositata il 29.4.2015, accoglieval’appello Oggetto:proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla M.P. DI MEI FRANCESCO C S.n.c. avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di liquidazione afferenti al pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale relativi a sentenza che aveva disposto il trasferimento di un immobile ex art 2932 c.c. Secondo i giudici del gravame l’Agenzia aveva correttamente determinato l’imposta dovuta tenuto conto che la condizione del pagamento del prezzo di cui alla sentenza ex art 2932 c.c. doveva ritenersi come non apposta e, dunque, non rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 27 del d.p.r. n. 131 del 1986.

2. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi.

3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

4. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere. Considerato che 1. Con l’istanza depositata in prossimità della camera di consiglio la società ricorrente chiede sia pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere sul presupposto che la condebitrice allo stesso titolo (Patrizia Lizzio) ha definito la lite pendente ex art. 39, comma 12, d.l n. 98 del 2011 conv. con modif. in l. n. 111 del 2011.

2. Dagli atti depositati dalla ricorrente in allegato alla indicata istanza risulta esclusivamente la presentazione della suindicata domanda di definizione agevolata, senza che da ciò possa evincersi il riferimento al medesimo presupposto impositivo di cui all’odierno giudizio e l’avvenuto integrale pagamento degli importi indicati nella domanda. In ragione di quanto sopra deve, quindi, disporsi il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, onerando la parte ricorrente di comunicare, mediante deposito in cancelleria nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, l’identità tra l’oggetto della procedura di definizione agevolata sopra riportata con quello di cui al presente giudizio, nonché l’integrale pagamento delle somme dovute. P. Q. M. La Corte Dispone il rinvio a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per l’adempimento di cui in