Italian Supreme Court dismisses revocation appeal claiming notification error is not a factual mistake.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the revocation appeal inadmissible, ruling that the alleged defect in the notification of the cassation appeal did not constitute a factual error under Article 395 of the Civil Procedure Code. The court found that the appeal was validly served at the taxpayer's real domicile, evidenced by postal records showing personal pickup, and thus the claim of non-existence of a decisive fact failed. Consequently, the court held that the failure to recognize a nullity of notification, rather than an error regarding a fact's existence, falls outside the scope of revocable mistakes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.: A revocation based on the non-existence of a decisive fact requires an error of fact regarding the existence or non-existence of a fact, excluding mere errors of judgment or the failure to appreciate a procedural nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7559/2022 R.G. proposto da: PIRANI VALTER, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Zoppi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ancona, via Sandro Totti. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – per la revocazione della sentenza della CORTE DI CASSAZIONE n. 25014/2021, depositata in data 16 settembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Rilevato che: Revocazione sentenza Corte di Cassazione 1. La società contribuente Edilsider S.r.l. riceveva notifica dell'avviso d'accertamento R9A3000109 relativo all’anno di imposta 1992, a mezzo del quale l’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale Ancona – accertava l’omessa dichia razione di £. 2.142.256.269 nonché costi fittizi ed inesistenti per £. 1.298.473.396, recuperando a tassazione l’importo complessivo di £. 3.440.729.665.
Successivamente Valter Pirani, socio della s.r.l. a ristretta base sociale, in data 6 novembre 1998, riceveva notifica dell’avviso di accertamento n. 3011008096, mediante cui l’Ufficio gli imputava la maggiore IRPEF dovuta in relazione alla quota di partecipazione alla società Edilsider s.r.l.
2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Ancona.
3. La C.t.p. di Ancona, con sentenza n. 72/01/2000, accoglieva il ricorso del contribuente decidendo per la non operatività, nel caso di specie, della presunzione di distribuzione.
4. Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. delle Marche che, con sentenza n. 139/06/2011, respingeva il gravame confermando le statuizioni del giudice di prime cure.
5. Avverso la sentenza della C.t.r. delle Marche, l’Ufficio ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponevano ricorso per cassazione; la Corte accoglieva il ricorso, rinviando al giudice di secondo grado (sent. n. 6198/2007).
6. La causa non veniva riassunta nei termini, cosicché si determinava l’estinzione del giudizio ex art. 63, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con reviviscenza dell’avviso impugnato che, dunque , diveniva definitivo. Successivamente, in data 14 novembre 2008, il contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 003200800136487, recante l’iscrizione a ruolo n. 343/2008, per un importo complessivo di €1.762.059,59.
7. Avverso tale cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Ancona; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni.
8. Con sentenza n. 127/02/2009, la C.t.p. adita rigettava nel merito il ricorso, sull’assunto che la mancata riassunzione del giudizio ne avesse causato l’estinzione ex art. 63, comma secondo, citato, cosicché nessuna sentenza poteva dirsi passata in giudicato nel corso del processo estinto.
9. Avverso la pronuncia della C.t.p., il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.r. delle Marche; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni spiegando, altresì , appello incidentale. La Commissione, con sentenza n. 58/07/2013, accoglieva il ricorso del contribuente rigettando l’appello incidentale dell’ufficio.
10. Avverso la sentenza di seconde cure, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; la Corte, con sentenza n. 25014/2021, accoglieva il ricorso dell’Ufficio e, decidendo nel merito, rigettava il ricorso introduttivo del contribuente.
11. Avverso la sentenza della Corte di cassazione, il contribuente ha proposto ricorso per revocazione affidato ad un solo motivo. L’Ufficio ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 per la quale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis. 1 cod. proc. civ. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’errore di fatto nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Corte di Cassazione ha omesso di rilevare il vizio della notificazione del ricorso per cassazione, notificato dall’Ufficio all’Avv. Sandro Morichi, con il patrocinio del quale il contribuente aveva proposto ricorso in appello; tuttavia, in seguito, si erano costituiti gli Avvocati Daniele Gambelli e Luca Zoppi in sostituzione del predetto difensore, di talché solo in data 17/11/2021, a seguito della comunicazione inviata dall’Avvocatura dello Stato, il contribuente ed i difensori avevano appreso del ricorso per cassazione (e, per l’effetto, della sentenza emessa).
2. Il ricorso è inammissibile. Con un recente arresto le SS.UU. di questa Corte (Cass.09/05/2023, n. 13417) hanno ulteriormente puntualizzato il principio secondo cui l'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 4, c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di "errore di fatto" denunciabile mediante impugnazione per revocazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 6505 del 2018).
Ancora, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art.391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 10040 del 2022). 2.1.
Nel caso in esame non ricorre un’ipotesi di inesistenza, ma, in via ipotetica, di nullità della notificazione e, con riferimento precipuo ad una ipotesi di vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui è stata eseguita, questa Corte ha ritenuto che tale fattispecie non integri un errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il quale, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore di natura meramente percettiva, cioè in una svista materiale, e non in un errore di diritto per omessa considerazione di un fatto processuale (Cass.
Sez. U. 20/07/2016, n.14916; Cass.20/12/2016, n. 26278). Vieppiù che, nella questione in disamina, risulta ex actis che il ricorso per cassazione venne notificato anche presso il domicilio reale del contribuente per come si evince dalla cartolina a/r prodotta con nota di deposito del 25/10/2013 da cui risulta che il plico venne ritirato personalmente in ufficio postale dal contribuente in data 20/07/2013; a tacer del fatto che è pacifico che la notifica del ricorso per Cassazione era nulla e non inesistente, sono applicabili i principi enunciati dalla Corte nella sentenza n. 25564 del 15/11/2013 secondo cui l'omesso rilievo della nullità della notifica non costituisce motivo di revocazione ex art. 395, n. 4 cod. proc. civ. in quanto, in tal caso, viene in rilievo, non già la percezione di un fatto inesistente, affermato come esistente, ma unicamente il mancato apprezzamento in termini di nullità della notificazione del ricorso.
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 2.050,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribu