Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26965/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal claiming prior administrative annulment invalidates tax debt judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26965/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision confirming a tax assessment. The agency argued that a prior administrative annulment of the tax notice should have been considered, but the court found the annulment occurred before the taxpayer sued. The court ruled that the subsequent cassation judgment regarding the tax's validity did not preclude the separate claim for tax refund, as the two proceedings addressed distinct legal issues.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: The principle of res judicata does not apply when two judgments concern different legal relationships or distinct issues, even if one judgment relies on facts established in the other.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax refund claim res judicata preclusion administrative annulment tax assessment validity separate legal issues Cassazione ordinanza IRPEG reimbursement ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, first paragraph, no. 4, of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivol’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivol’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 36 of D.Lgs. n. 546/1992
Con il primo motivol’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, no. 4, of the Code of Civil Procedure
546/1992 e dell’art. 132 n.
Art. 2909 of the Civil Code
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
civ.,la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art.
art. 2909 cod. civ
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20816 del 2020
Cass. n. 27013 del 2022
Cass. n. 27013 del 2022).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE’ PAOLI S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Nizza n. 45, presso lo studio dell’Avv. Stefano Fiorentini, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 3097/13/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 4 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.

IRPEG RIMBORSO GIUDICATORilevato che: La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE’ PAOLI s.c.a.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Casertail silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di credito IRPEG vantato dalla contribuente in rela zione all’annod’imposta 1991 . A sostegno del ricorso deduceva che l’ Agenzia delle entrate aveva annullato in autotutela l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente senza tuttavia procedere al rimborso. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate rilevando che il suddetto avviso di accertamento era stato impugnato dall’istituto di credito e che il relativo giudizio si era concluso con sentenza della Corte di cassazione che aveva confermato la legittimità dell’atto impositivo.

La CTP di Caserta accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.Rilevava la CTR che l’avviso di accertamento era stato annullato in autotutela dall’Amministrazione finanziariadi modo che la successiva sentenza con la quale la Corte di cassazione aveva statuito la legittimità dell’atto impugnato era ininfluente, non essendo ammissibile la riviviscenza dell’avviso di accertamento a seguito di pronuncia giudiziale intervenuta dopo l’annullamento in via amministrativa dell’atto.

Avverso lasuddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. La società contribuenteresiste con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivol’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. Sostiene che la sentenza impugnata si risolve nel mero richiamo per relationemalla decisione di primo grado, senza dare conto dei reali motivi in fatto e in diritto idonei a sorreggere la ratio decidendi. Il motivo è infondato. La CTR, nel condividere la decisione del giudice di primo grado, ha disatteso la doglianza formulata dall’Amministrazione appellante relativa all’intervenuto giudicato sull’avviso di accertamento rilevando che l’annullamento in autotutela del l’ atto impugnato rendeva ininfluente la successiva pronuncia con la quale la Corte di cassazione ne aveva invece statuito la legittimità, non essendo ammissibile la riviviscenza dell’avviso di accertamento a seguito di pronuncia giudiziale intervenuta dopo l’annullamento in via amministrativa dell’atto.

Tale motivazione non si risolve in una generica condivisione della pronuncia di primo grado, avendo la CTR esaminato il motivo di gravame formulato dall’Ufficio rilevandone l’infondatezza sulla base di una propria autonoma valutazione.Le argomenta zioni contenute nella sentenza impugnata sono all’evidenza idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e a rendere percepibile il fondamento della decisione , dovendosi pertanto escludersi il vizio di motivazione apparente denunciato dalla ricorrente.

2. Con il secondo motivo si de duce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. Rileva la ricorrente che l’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento era intervenuto dopo l’impugnazione dell’atto da parte della società contribuente; pertanto, non avendo quest’ultima rappresentato nel corso del giudizio la circostanza dell’avvenuto annullamento dell’avviso di accertamento, il giudicato intervenuto a seguito della pronuncia della Corte di cassazione copriva il dedotto e il deducibile restando così definitivamente acclarata la legittimità dell’atto impositivo.

Il motivo è infondato. Secondo l’orientamento di questa Corte, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass. n. 20816 del 2020; conf.

Cass. n. 27013 del 2022). Pertanto, affinché operi la preclusione del giudicato, è necessario che entrambi i giudizi siano riferibili al medesimo rapporto giuridico. Orbene, tale situazione non ricorre nella fattispecie in esame. Difatti, il presente giudizio verte sul silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle somme richieste dalla contribuente a seguito dell’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento, disposto dall’Ufficio prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha confermato l’atto impositivo.

Nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione si controverteva, invece, della legittimità dell’atto impositivo, restando del tutto estranea all’oggetto del contendere la questione della restituzione delle imposteversate.

3. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi