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Decreto — n. 26954/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to statutory time limits for appeal expiration. The court ruled the case ended automatically. The court found no valid grounds to continue the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 26954/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished because the statutory deadline for filing an appeal had passed. The lower court confirmed that the defendant's failure to request a hearing within the legal timeframe resulted in the automatic termination of the proceedings. Consequently, the court ruled that the case ended without a substantive judgment on the merits, leaving the matter closed.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: If the statutory period for requesting a hearing expires without the parties' intervention, the proceedings are extinguished by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction statutory time limits appeal deadline automatic termination civil procedure code revoca dell'esecutore testamentario difetto di legittimazione del ministero pubblico sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 c.p.c.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24931/2021 R.G. proposto da: MAGAUTO SALVATORE GERARDO , rappresentato e difeso dall’avv. VINCENZO TARANTO. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. STACC. CATANIA n. 2032/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINT