Cassation court remands case to public hearing for complex tax incentive interpretation regarding hybrid bus fuel usage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court ordered the remittal of the case to a public hearing due to its complex legal and technical nature. The dispute involved a public transport company challenging the Customs Agency's reduction of a fuel tax credit for eight hybrid electric buses. The Regional Tribunal had ruled in favor of the company, arguing that the tax benefit applies based on the activity performed rather than the vehicle type, and that the fuel ultimately powered the wheels. The court decided to suspend the decision because the intricate interpretation of the tax law requires a full public trial to ensure uniform application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 d.l. n. 452/2001; L. 208/2015: When tax incentives for public transport rely on the activity performed rather than vehicle classification, courts must carefully evaluate complex technical facts in public hearings to ensure nomofilactic consistency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 16895-2019, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf.97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente CONTRO ATC ESERCIZIO s.p.a., cf. 1222260117, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Buccari n. 3, presso lo studio dell’avv. FabioMadama, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Contrino - Controricorrente Avverso la sentenza n. 59/01/2019 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata l’8.01.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 3 marzo 2023dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che L’Agenzia delle Dogane notificò alla società ATC Esercizio s.p.a. l’avviso di pagamento della somma di € 5.860,82. La società, esercente attività di trasporto pubblico di passeggeri, beneficiando delle agevolazioni sulle accise Accise –Gasolioutilizzato per alimentazione di motori elettrici–Filobus – Applicazione benefici fiscali -Presupposti RGN 16895/2019 Consigliere rel. Federici per gasolio, ai sensi del d.P.R. 277 del 2000, aveva richiesto per l’anno 2014 l’importo di € 169.490,98,da utilizzare a compensazione.
L’Amministrazione doganale riconobbe prima l’intera somma, ma, a seguito di controllo, rilevò la non spettanza di € 5.860,82 (successivamente in autotutela rideterminati in € 5.706,18). Ciò perché il beneficio era stato richiesto per il gasolio utilizzato su alcune tipologie di veicoli non contemplati dalla normativa, ossia otto filobus, non contemplati nella definizione di autoveicoli dal codice della strada. Rilevò nello specifico trattarsi di mezzi ibridi elettrificati, il cui motore a gasolio era utilizzato non già per alimentare direttamente il movimento delle ruote del veicolo, ma per sviluppare l’energia elettrica necessaria alla ricarica della batteria,che a sua volta alimentava il movimento delle ruote.
La società, che contestava l’esclusione dalla disciplina agevolativa del gasolio comunque utilizzato per il movimento delle ruote del mezzo, adì la Commissione tributaria provinciale di La Spezia, che con sentenza n. 68/02/2017 ne accolse le ragioni. L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria fu respintocon sentenza n. 59/01/2019. Il giudice regionale ha rilevato che con l’art. 5 del d.l. n. 452 del 2001, che ha esteso l’agevolazione all’attività di trasporto di persone, la ratio del beneficio fiscale, e del suo perimetro applicativo, non si identifica più nel tipo di veicolo, ma nell’attività esercitata.
Conferma a tale interpretazione sarebbe data dalla previsione di riduzione delle accise in favore delle imprese esercenti autoservizi di competenza statale,regionale o locale, nonché degli enti pubblici o imprese esercenti attività di trasport o a fune in servizio pubblico per trasportodi persone. Peraltro il riferimento a mezzi di trasporto a fune comproverebbe il superamento del richiamo alla definizione di autoveicoli, prevalendo invece l’identificazione dell’impresa esercitata. Ha richiamato inoltre la L. 208 del 2015 (legge finanzi aria 2016), che fa espresso riferimento ai “veicoli” e non più agli “autoveicoli”.
Ha infine evidenziato che anche nei filobus l’utilizzo del gasolio, sia pur attraverso l’alimentazione della batteria, a sua volta dispensatrice del l’energia necessaria al movimento delle ruote, la finalità resta sempre quella di muovere il mezzo. L’Agenzia delle Dogane, con un unico motivo, ha censurato la decisione, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso la contribuente.RGN 16895/2019 Consigliere rel. Federici Fissata l’adunanza camerale, la Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata riservata all’esito dell’adunanza camerale del 23marzo 2023. Considerato che L’oggetto della controversia, involgendo complessi aspetti giuridici, in materia di agevolazioni, e tecnici, impone un’attenta valutazione della disciplina, anche in funzione nomofilattica; ritenuto pertanto opportuna la sua trattazione in pubblica udienza,
P.Q.M.
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