Italian Court dismisses tax appeal due to voluntary settlement under new simplified procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax appeal extinguished after the taxpayer voluntarily initiated a simplified settlement procedure. Although the Agency of Revenue argued the case was moot, the taxpayer had already filed for a simplified definition under specific legislative provisions. Consequently, the Court ruled that the procedural interest in continuing the litigation had ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 12 d.l. n. 130/2022; When a taxpayer voluntarily requests a simplified definition of a tax dispute, the judicial proceeding is automatically extinguished, rendering further appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1999-2015proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro TARONI GIORGIO, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato FRANCO DI LORENZO che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato CLAUDIO LORENZANI -controricorrente – avverso la sentenz a n. 3158 /2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA, depositat a il 16/6/2014 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13/9/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Taroni Giorgio è venditore di un edificio uso abitativo, in virtù di contratto registrato con applicazione del beneficio della riduzione d’imposta prevista per la prima casa, beneficio che l'Agenzia delle entrate ha disconosciuto; il relativo avviso di liquidazione è stato impugnato da entrambe le parti del contratto, entrambi soccombenti nei gradi di merito; soltanto l'acquirente ha impugnato per cassazione la sentenza sfavorevole, risultando vittorioso;
èstata quindi notificata al contribuente Taroni una cartella di pagamento sul presupposto che la pretesa impositiva sia divenuta definitiva nei suoi confronti, cartella che il contribuente ha opposto e che costituisce oggetto dell’odierno giudizio; il ricorso è stato accolto in primo grado e con la sentenza indicata in epigrafeè stato respinto l’appello di Agenzia delle entrate; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione; il contribuente ha proposto istanza di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 119/ 2018,che è stata respinta sul presupposto che non trattasi di atto impositivo ma di un mero atto di riscossione , sicché l'Agenzia ha chiesto la fissazione della udienza; il contribuente ha propostoricorso avverso detto diniego; in data 22 settembre 2022, il contribuente ha proposto istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022 n. 130 ed ha depositato memoria insistendo nella richiesta di sospensiva e in subordine nelle conclusioni del ricorso; il Collegio, con ordinanza del 7/11/2022, ha rinviato a nuovo ruolo in attesa del perfezionarsi della procedura CONSIDERATO CHE 1.1. l'Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 17/2/2023, istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Como dell'Agenzia delle E ntrate aveva comunicato che Giorgio Taroni aveva presentato « domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 5 L. n. 130/2022, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione» e che per effetto di tale definizione era venuto meno anche l’interesse alla decisione del ricorso avverso il diniego di condono precedentemente adottato ai sensidell’art. 6 del D.L. n. 119/2018; 1.2.ai sensi dell’art. 5, comma 12 , d.l. n. 130 del 20 22 , il processo si è , pertanto, estinto ; 1.3. le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 5, comma 5, d.l. n. 130del 2022); 1.4.in ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica(cfr. ex multis Cass. 18 gennaio 2022, n. 1420)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remo