Cassation court allows tax appeal regarding definitive liquidation notice, ruling self-help refusal review limited to legality not merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the tax authority's appeal against a lower court ruling that declared the taxpayer's appeal inadmissible. The taxpayer argued the second-instance judge erred by reviewing the merits of a final liquidation notice, which had already expired for challenge. The court held that judicial review of a self-help refusal is strictly limited to the legality of the refusal based on general interest reasons, not the substantive correctness of the tax claim, and that filing a self-help request does not extend the deadline to challenge the tax act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 21 d.lgs. 31/12/1992 n. 546: Judicial review of a financial administration's refusal of self-help is restricted to the legality of the refusal regarding general interest grounds, excluding the substantive merits of the tax claim, and does not suspend the mandatory deadline for challenging the tax act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO la “Mediocredito Italiano S.p.A.”, con sede in Milano, in persona del procuratore speciale Hamaui Rony, giusta procura speciale a mezzo di rogito redatto dal Notaio Laura Cavallotti da Milano il 18 settembre 2014, rep. n. 23613, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Galgano, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Campania il 13 gennaio 2015, n. 249/15/2015; IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 settembre 202 3 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:
1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 13 gennaio 2015, n. 249/15/2015, che, in controversia su impugnazione di diniego di autotutela in ordine all’avviso di liquidazione per l’imposta proporzionale di registro (con i relativi accessori) nella misura complessiva di € 80.241,16 su un’ingiunzione resa dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli il 2 dicembre 2010, n. 9899/2010 d.i., nei confronti della “Metrocampania Nordest S.r.l.” per il pagamento della somma di € 2.279.844,04 in favore della “Centro Factoring S.p.A.” (incorporata dalla “Mediofactoring S.p.A.”, a sua volta incorporata dalla “Intesa San Paolo S.p.A.”, dante causa, in virtù di conferimento di ramo aziendale, della “Mediocredito Italiano S.p.A.”), a seguito di una cessione di credito nell’ambito di un’operazione di factoring , ha accolto l’appello proposto da l la “ Mediocredito Italiano S.p.A .” n ei confronti dellamedesima a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’11 novembre 2013, n. 677/28/2013, con compensazione delle spese giudiziali; 2.il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado - che aveva dichiara to l’inammissibilità del ricorso originario dellacontribuente - sul presupposto che ben due uffici periferici dell’amministrazione finanziaria avevano annullato in via di autotutela avvisi di liquidazione per l’imposta di registro in relazione a decreti ingiuntivi per la ritenuta soggezione ad IVA (nonché ad imposta di registro in misura fissa) delle cessioni di crediti a favore della società di factoring;
3. l a “ Mediocredito Italiano S.p.A .” ha resistito con controricorso; CONSIDERATO CHE: 1.il ricorso è affidato a tre motivi; 1.1 c on il primo motivo , si de nuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il sindacato del giudice tributario sul diniego di autotutela potesse estendersi al merito dell’atto impositivo, che era ormai divenuto inoppugnabile per l’inerzia della contribuente; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’appello della contribuente potesse essere accolto sulla base di fatti sopravvenuti in corso di causa (cioè, dell’annullamento in via di autotutela di atti impositivi in ordine ad identici atti giudiziari per fattispecie similari), dei quali non si poteva tener conto ai fini della decisione, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare che la deduzione dei fatti sopravvenuti in corso di causa era avvenuta mediante il deposito di una memoria integrativa, che conteneva la proposizione di motivi aggiunti al di fuori dell’ipotesi consentita del deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario;
2. il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi; 2.1 preliminarmente, si deve esclu dere il difetto di autosufficienza (che pure era stato ipotizzato in sede di proposta formulata ex art. 380 - bis , primo comma, cod. proc. civ., nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 3, comma 28, lett. g, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) del ricorso per cassazione, dal cui contenuto è agevole evincere che il ricorso originario della contribuente , sebbene proposto avverso il diniego di autotutela, era consistito nella mera contestazione di vizi originari dell’avviso di liquidazione (in relazione alla riconducibilità della cessione di crediti pro solvendo opro soluto nelle operazioni di factoring al campo di applicazione dell’IVA) ed era stato proposto dopo il decorso del termine per l’impugnazione dell’avviso di liquidazione (con la conseguenza che la pretesa impositiva era divenuta ormai definitiva); 2.2 in particolare, dagli atti risulta come la contestazione del rifiuto dell’annullamento d’ufficio m uovesse dall'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per alternatività con l’IVA, per cui si trattava, all’evidenza, non di una ragione generale di interesse pubblico, bensì di un profilo concernente la fondatezza nel merito di un avviso di liquidazione ormai definitivo perché non impugnato ( secondo la prospettazione della ricorrente, l’atto impositivo era stato notificato il 14 giugno 2011, mentre il ricorso alla commissione tributaria provinciale era stato proposto il 19 dicembre 2011, e, quindi, ben oltre la scadenza del termine di decadenza per la relativa impugnazione);2.3difatti, per orientamento costante di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione finanziaria, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2015, n. 3442; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7616; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21146; Cass., Sez. 5^, 26 settembre 2019, n. 24032; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27806; Cass., Sez. 6^-5, 16 marzo 2021, n. 7378; Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31574; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2022, n. 7318; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37332; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2023, n. 15754); 2.4peraltro, si deve escludere che la proposizione dell’istanza di autotutela possa esonerare il contribuente dalla proposizione del ricorso al giudice tributario per l’impugnazione dell’atto impositivo entro il termine perentorio dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546 , ovvero che l’amministrazione finanziaria sia vincolata ad adottare il diniego di autotutela prima che l’atto impositivo divenga definitivo con la scadenza del termine perentorio dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546.
3. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario della contribuente;
4. le spese dei giudizi di merito possono essere compensate tra le parti in ragione dell’andamento processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso originario; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di € 5.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 settembre 2023. IL PRESIDENTE