Court allows tax appeal, ruling trust creation alone does not trigger donation tax without final asset transfer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding donation tax on a trust. The court found that the lower tribunal incorrectly applied tax laws by treating the initial creation of a trust as a taxable event. The decision clarifies that tax liability only arises from the final transfer of assets to the beneficiary, not from the mere establishment of the trust structure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, commi da 47 a 54, D.L. n. 262/2006; Art. 360, c.p.c.: The creation of a destination bond in a trust does not constitute an independent tax trigger for donation tax; liability arises only upon the effective and stable transfer of wealth to the beneficiary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso 7562-2016proposto da: BARCELLINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliatoin ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MAURIZIO PAGANI, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato RINO CASAROTTI giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente– contro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Presidente - SUCCESSIONI DONAZIONI TRIBUTI Dott. LIBERATO PAOLITTO - Consigliere - Dott. UGO CANDIA - Consigliere - Ud.13/9/2023-CC Dott. GIUSEPPE LO SARD O - Consigliere - Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel.
Consigliere - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente – e AUTIERI FABIO -intimato– verso la sentenza n. 859/01/2015della Commissione Tributaria Regionale delPIEMONTE, depositata il 18/9/2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13/9/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Alessandro Barcellinipropone ricorso, affidato a d unico motivo , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto l’appello dell’odierno ricorrente e di Fabio Autieri avverso la sentenza n. 80/6/2012 della Commissione tributaria provinciale di Novara in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione con irrogazione sanzioni per imposta di donazione sul trustETR 200costituito con atto notarile (redatto da Fabio Autieri) del l’11.3.2010 , ed ha infine depositato memoria difensiva;
Agenzia delle entrate resiste con controricorso , Fabio Autieri, previa integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, è rimasto intimato; ilricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2, commi da 47 a 54, del D.L. n. 262/2006 e lamenta che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni nel caso di costituzione di vincolo di destinazione sull’attribuzione di denaro, conferita in trust e destinata ad essere investita a beneficio di terzi; 1.2. la doglianza è fondata; 1.3.al riguardo vanno richiamati i principi di diritto già affermati da questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (cfr.
Cass.nn. 8082/2020, 19167/2019,16699/2019, 21614/2016); 1.4. l’imposta, diconseguenza, è dovuta, nelle fattispecie in esame, non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost. (cfr. Cass. n. 19167/2019 cit.) 1.5. deve quindi, anche nella presente sede, affermarsi che: la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2 co.47 d.l.262/06, conv.in.
L. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione edi donazione; - per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;nel trust di cui alla L. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'A j a 1 ° luglio 1985, un trasferimento così imponibile non èriscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimonialetra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione -ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene albeneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo; 2.la Commissione tributaria regionale, nella sentenza qui impugnata, non ha dunque fatto buon governo di tali principi, con conseguente accoglimentodel ricorso;
3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;
4. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di meritoe di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente Alessandro Barcellini;compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in m