Cassation court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to successful easy settlement agreement under tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation proceedings extinguished because the taxpayer successfully entered into an easy settlement agreement with the tax authorities. The taxpayer argued for dismissal based on the cessation of the dispute matter following the agreed payment plan. The court ruled that the legal interest in continuing the litigation vanished once the settlement was finalized.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 184 e 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; When a taxpayer successfully enters an easy settlement agreement, the proceedings are extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
t o presso l’Avv. Giovanni Bardanzellu, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, e l’Agenzia delle E ntrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate; CONTRORICORRENTI avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale diMilano il 3 aprile 2017, n. 1536/23/2017; IRPEF IVA RISCOSSIONE DEFINIZIONE AGEVOLATAudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 settembre 202 3 d al Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATOCHE:
1. Egidio Tadini ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Milano il 3 aprile 2017, n. 1536/23/2017, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento in dipendenza di cartella di pagamento per omesso versamento dell’IRPEF e dell’IVA relative all’anno 200 7 (con relat ivi accessori) , ha accolto – dopo la relativa riunione – gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione nei confronti del medesimo avve rso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria pr ovinciale di Bresci a il 23 settembre 2015, n. 669/05/2015, con co ndanna alla rifusione delle spese giudiziali;
2. il giudice di appello hariformato la decisione di prime cure –che aveva accolto i l ricors o originario de l contribuent e - sul presupposto che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata al contribuente e che il credito tributario non si fosse prescritto;
3. l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione hannoresistito con controricorso;
4. il ricorrente ha depositato memoria;
5. a seguito della p resenta zione di domanda di adesione alla definizione agevolata della controversiaex art. 1, commi 184 e 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il pagamento rateizzato della somma dovuta, Egidio Tadini ha chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese giudiziali;CONSIDERATO CHE:
1. preliminarmente, si rileva che Egidio Tadini ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata della controversia «per grave e comprovata situazione di difficoltà economica» ex art. 1, commi 184 e 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il pagamento integrale della somma dovuta a titolo di IRPEF ed IVA relative all’anno 2007 secondo l’annesso piano di rateizzazione; 2.p ertanto, verificata l’osservanza dei requisiti richiesti, non resta che dichiarare l’estinzione del proce dimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2023, n. 7407) 3. le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733;Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2023, n. 7407);
4. in relazione alla definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributounificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2023, n. 7407).
P.Q.M.
La Cortedichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contenderee dichiara che le spese giudiziali sono poste a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Romanelle camer e di consiglio del 13 settembre 2023.IL PRESIDENTE Dott.Giacomo Maria Stalla