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Ordinanza — n. 26878/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses Customs Agency appeal, upholding lower court ruling on tariff classification of multi-use static converters.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26878/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against a regional tax commission decision that reclassified imported static converters under a lower duty rate. The importers argued the goods were multi-purpose devices, not exclusively for telecommunications, contrary to the agency's claim. The court upheld the lower court's finding that the European Court of Justice's interpretation required the broader classification for such devices.

Regesto Legislator

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Regolamento d'esecuzione (UE) n. 1001/2013; Art. 2697 c.c.: Static converters with multiple uses beyond telecommunications must be classified under the broader tariff heading rather than the specific telecommunications subheading.

Parole chiave

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customs tariff classification static converters multi-purpose devices duty rate reduction European Court of Justice interpretation materiale elettrico e apparecchiature radio tariffa doganale canone radiotelevisivo

Disposizioni normative citate

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Regolamento d'esecuzione (UE) n. 1001/2013
Art. 2697 c.c.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con il quale l’Agenzia delle dogane ha lamentato la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al n.
Art. 360, comma 1, c.p.c.
3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. Omessa valutazione di un fatto decisivo, in relazione al n.
Art. 36, comma 1, c.p.c.
5 dell’art. 36, comma 1, c.p.c.», quanto alle conseguenze desunte dal giudice regionale in ordine alla ITV, peraltro neppure identificate in motivazione.RGN 13117/2019 Consigliere rel.
art. 360 comma 1 c.p
3 dell’art. 360 comma 1 c.p.c.» perché nella sentenza impugnata sarebbe stata arbitrariamente ampliata la voce doganale utilizzata dall’importatore.
art. 2697 c.c
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con il quale l’Agenzia delle dogane ha lamentato la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al n.

Giurisprudenza citata

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CGUE, sentenza 5 settembre 2019, causa C-559/2018
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 13117-2019, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, cf.97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente CONTRO RAFI s.r.l., cf. 03145340018, in persona del legale rappresentante p.t.; JAS JET AIR SERVICE s.p.a. , cf. 01921910152, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliate in Roma, Piazzale Clodio n. 8, presso lo studio dell’avv.

Marina Milli, dalla quale, unitamente all’avv. Sara Armella, sono rappresentate e difese - Controricorrenti Avverso la sentenza n. 4382/07/2018della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17.10.2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 3 marzo 2023dal Consigliere dott. Francesco Federici. Rilevato che L’Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, con cui, in riforma della pronuncia di Dogane –Dazi –Voce tariffaria –Convertitori statici RGN 13117/2019 Consigliere rel.

Federici primo grado, fu accolto il ricorso delle società controricorrenti avverso l’avviso d’accertamento ad esse notificato per la liquidazione dei tributi e la rettifica della bolletta doganale, relativa alla importazione di merce, classificata alla voce tariffaria 8504 40 90 , in luogo della voce utilizzata e dichiarata dagli importatori 8504 40 30. La controversia trae origine dall’importazione di componenti elettronici importati dalla RAFI srl con dichiarazione doganale presentata dalla Jas Jet Air Service spa, mandatario incaricato dell’attività d’importazione per conto dell’importatore.

La merce, convertitori elettrici statici, era stata classificata nella voce 8504 40 30, il cui dazio era ad aliquota 0%. All’esito del controllo doganale e del procedimento seguitone l’Amministrazione doganale aveva invece ritenuto corretta la classificazione nella voce 8504 40 90, con aliquota del 3,3%. I convertitori importati non rientravano tra quelli utilizzati solo per «apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità», trattandosi al contrario di convertitori statici con utilizzi plurimi ed ulteriori rispetto all’uso esclusivo, descritto nella voce tariffaria dichiarata dagli importatori.

Contestando le conclusioni cui l’Agenzia delle dogane era addivenuta, le società proposero due distinti ricorsi, fondati sulle medesime ragioni e poi riuniti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza 3711/21/2016 li rigettò. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, adita dalle società, con sentenza n. 4382/07/2019, accolse invece l’appello, riformando la decisione di primo grado e annullando l’atto impositivo. Il giudice regionale ha ritenuto che dalla descrizione della voce di classificazione,utilizzata nella dichiarazione doganale, non si evince l’uso dei convertitori per apparecchiature relative a computer e telecomunicazioni, con esclusione di usi diversi.

A tal fine ha valorizzato, sul piano interpretativo, le Informazioni Tariffarie Vincolanti presentate dalle società, sostenendo che quelle invocate dall’Amministrazione finanziaria non fossero state neppure prodotte. Affidandosi a due motivi , l’Agenzia delle Dogane ha censurato la sentenza e ne ha chiesto la cassazione. Le società hanno re sistito con controricorso.RGN 13117/2019 Consigliere rel. Federici Nell’adunanza camerale del 23 marzo 202 3 la causa è stata trattata e decisa. Entrambe le parti hanno tempestivamente depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis.1, cod. proc. civ.

Considerato che Con il primo motivo la ricorrente denuncia la «violazione e falsa applicazione della tariffa doganale (allegato I del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune); violazione del Regolamento di esecuzione (UE) 1110/2012 e del Regolamento 2016/666, in relazione al n. 3 dell’art. 360 comma 1 c.p.c.» perché nella sentenza impugnata sarebbe stata arbitrariamente ampliata la voce doganale utilizzata dall’importatore. Il motivo è fondato. Dalla lettura della motivazione della decisione, a parte il richiamo, quale supporto interpretativo, ritenuto utile all’apprezzamento dei fatti, alle Informazioni Tariffarie Vincolanti, che si afferma prodotte dai contribuenti, ma non meglio identificate, il passaggio essenziale della sentenza si riassume nella considerazione secondo cui «…risulta che il tipo di apparecchiature importate sia da considerarsi dispositivo utilizzato per l’alimentazione di tipologie di apparecchi diversi, quali telefoni elettronici e cordless, dispositivi per comunicazione dati, periferiche di computer, nonché per operazioni di ricarica anche di piccoli utensili elettrici e che consista in circuiti di stabilizzazione che convertono la tensione alternata in tensione continua».

Con tale descrizione è palese che il giudice regionale ha ritenuto che il prodotto importato fossein convertitore statici con utilizzi plurimi . Ha aggiunto che dalla analisi della dizione utilizzata dalla nomenclatura combinata «[…] non si evince che laclassificazione 850440 30 90 abbia una valenza esclusiva, cioè che i convertitori indicati siano utilizzabili soltanto per apparecchiature relative a computer e telecomunicazioni e non anche per usi diversi». Ebbene, già dalla mera lettura del Regolamentodi esecuzione (UE) n. 1110/2012 della Commissione è dato evincere che, con riferimento alla classificazione 8504 40 90, applicata in sede di accertamento dall’ufficio doganale, nella motivazione si afferma che «La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura RGN 13117/2019 Consigliere rel.

Federici combinata e del testo dei codici NC 8504, 8504 40 e 8504 40 90. Il prodotto è un convertitore statico del tipo convertitore corrente continua [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8504, II), punto D)]. Il caricabatterie può essere utilizzato per la ricarica di diverse apparecchiature, ad esempio apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, apparecchiature per la registrazione o riproduzione audio/video e apparecchiature di radionavigazione. Ne è pertanto esclusa la classificazione al codice NC 8504 40 30 come convertitore statico del tipo utilizzato con apparecchiature di telecomunicazione, macchine e unità automatiche per l’elaborazione dell’informazione e relative unità».

È peraltro intervenuta anche la Corte di Giustizia U.E., la quale ha statuito che«la sottovoce 8504 40 30 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni derivanti successivamente dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che i convertitori statici, come quelli di cui al procedimento principale, possono rientrare in tale sottovoce solo se la loro destinazione essenziale è quella di essere utilizzati con «apparecchiature per le telecomunicazioni o con macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità», ai sensi di detta sottovoce» (CGUE, sentenza 5 settembre 2019, in causa C-559/2018).

Emerge con evidenza che la più ampia interpretazione attribuita dal giudice d’appello alla voce doganale 8504 40 30 sia disattesa con chiarezza dalla Corte di Giustizia e, prima ancora, dalla mera lettura del testo relativo all’allegato del Regolamento d’esecuzione. Il motivo trova dunque accoglimento. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con il quale l’Agenzia delle dogane ha lamentato la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. Omessa valutazione di un fatto decisivo, in relazione al n. 5 dell’art. 36, comma 1, c.p.c.», quanto alle conseguenze desunte dal giudice regionale in ordine alla ITV, peraltro neppure identificate in motivazione.RGN 13117/2019 Consigliere rel.

Federici La sentenza va dunque cassata e il giudiziorinviato alla Corte di giustizia di II grado della Lombardia, che in diversa composizione, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità, deciderà tenendo conto del seguente principio di diritto «In tema di imposta doganale applicabile all’importazione di convertitori statici non destinati alle sole apparecchiature per telecomunicazioni od a macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità, ma per utilizzi plurimi,come le apparecchiature per la registrazione o riproduzione audio/video e le apparecchiature di radionavigazione, la voce di classificazione tariffaria va identificata nella 8504 40 90 e non nella 8504 40 30».

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia