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Decreto — n. 26826/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 26826/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court noted that the case file's inclusion in the list of concluded matters confirmed the regular termination of the dispute without any objections. Consequently, the appeal was rejected as the procedural conditions for continuation were not met by the litigants.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 della legge n. 130 del 2022; When parties fail to request a hearing within the legal term following the declaration of extinction, the proceeding is definitively terminated without further judicial intervention.

Parole chiave

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procedural extinction lack of hearing request statutory time limits civil procedure law termination of proceedings contenzioso tributario diritti del contribuente procedura di tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 della legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, terzo comma del codice di procedura civile
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21894/2022 R.G. proposto da: SCIRPOLI VALENTINA, rappresentata e difesa dall’Avv. ARGUELLO SANTIAGO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ. PROV. BOLOGNA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 537/10/2022 depositata il 20/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO I