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Sentenza — n. 26825/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rules the three-year refund deadline starts at payment, not EU regulation annulment date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26825/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision which incorrectly set the three-year refund deadline to begin on the date an EU anti-dumping regulation was annulled. The court held that the deadline for claiming a refund of duties paid under an annulled regulation runs from the date of payment, not the annulment date. Consequently, the taxpayer's claim was dismissed as time-barred because the original deadline had expired.

Regesto Legislator

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Art. 11 d.lgs. n. 374/1990; Art. 236 Reg. 2913/1992: The three-year statute of limitations for claiming a refund of duties paid under an annulled EU regulation commences from the date of payment, not the date of annulment.

Parole chiave

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customs duty refund statute of limitations EU regulation annulment anti-dumping duties decadence period restituzioni all'esportazione rimborso dei diritti doganali difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 11 of D.Lgs. n. 374/1990
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell ’ art. 11 del d.lgs.
Art. 236, para. 2, comma 3 of Council Regulation (EEC) No 2913/1992
374/1990, dell’art. 236 del Regolamento emanato dal Consiglio delle Comunità Europee n.
Art. 121 of Regulation (EU) No 952/2013
2913/1992 e dell’art. 121 del Regolamento emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea n.

Giurisprudenza citata

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CJEU, C-533/10 (14 June 2012)
CJEU, C-659/13 and C-34/14 (4 February 2016)
Cassazione, Sez. Un., n. 13676/2014
Cassazione, n. 22345/2018
Cassazione, n. 21979/2020
Sez. Un., n. 13676/2014
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Testo completo

Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 9817/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata -ricorrente - contro TOSCOLAPIs.r.l. - intimata - avverso la sentenza n. 1256 / 201 9 del la COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, sezione staccata di Livorno, depositata il 18.9.2019; N. 9817/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza“cameralizzata” del 8.11.2022dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale d r .

Mauro Vitiello, che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso. FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafeche - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di diniego di rimborso di un dazio antidumping su importazioni di acido ossalico dalla Repubblica Popolare Cinese - ha rigettato l'appello proposto in via principale dalla medesima Agenzia e l'appello proposto in via incidentale dalla Toscolapi s.r.l. avverso la sentenza della C.T.P. di Livorno n. 1/02/2018, con compensazione delle spese giudiziali.

La C.T.R. ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il diritto al rimborso scaturisce dall'annullamento giudiziale di un regolamento europeo e soggiace al termine triennale di decadenza a partire dalla pronunzia del relativo provvedimento. La Toscolapi s.r.l. è rimasta intimata. La causa, dapprima trattata dalla Sez. VI-T, è stata rimessa alla trattazione in pubblica udienza, dinanzi a questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 9747/2022. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell ’ art. 11 del d.lgs. n. 374/1990, dell’art. 236 del Regolamento emanato dal Consiglio delle Comunità Europee n. 2913/1992 e dell’art. 121 del Regolamento emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea n. 952/2013, in N. 9817/20R.G. relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il termine triennale di decadenza per proporre la domanda di rimborso del dazio indebitamente versato decorresse dalla pubblicazione della sentenza di annullamento del regolamento istitutivo. 1.2 -Il ricorso è fondato.

Invero, riguardo al l’interpretazione dell'art. 236, par. 2, comma 3, del Regolamento n. 2913/1992 (C.D.C.), la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è consolidata nel senso che l’illegittimità di un regolamento non costituisce un caso di forza maggiore, che consenta di prorogare il termine di tre anni entro il quale un importatore può chiedere il rimborso dei dazi all’importazione versati in applicazione di detto regolamento; pertanto, la citata disposizione sovranazionale deve essere interpretata nel senso che non consente alle autorità doganali nazionali di procedere d’ufficio al rimborso di dazi antidumping, riscossi in applicazione di un regolamento dell'Unione Europea poi annullato (Corte Giust.

UE, 14 giugno 2012, causa C-533/10; Corte Giust. UE, 4 febbraio 2016, cause riunite C-659/13 e C-34/14). La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, peraltro , è altrettanto consolidata nel senso che il termine di decadenza per il diritto al rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva al versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, decorre dalla data del versamento stesso ( ex plurimis , Cass., Sez. Un., n. 13676/2014; Cass., n. 22345/2018; Cass. n. 21979/2020). 1.3 - Da quanto precede consegue, pertanto, che l’annullamento del regolamento istitutivo dei dazi antidumpingper cui è processo [regolamento di N. 9817/20R.G. esecuzione (UE) 325/2012, in virtù della sentenza resa dal Tribunale dell’UE il 20.5.2015, causa T-310/12] non determinalo spostamento del termine triennale di decadenzaai fini del rimborso, che resta ancorato alla data del versamento stesso.

Ha dunque errato la C.T.R. nell’individuare il dies a quo ai fini dell’utile presentazione dell’istanza di rimborso nella data di annullamento del detto regolamento. 2.1– In definitiva, i l ricorso è accolto . La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamentidi fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., col rigetto dell’originario ricorso della società contribuente, per essere maturato il termine di decadenza di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 374/1990.

Le spese di lite dell’intero giudizio possono integralmente compensarsi. P. Q. M. la Corte accoglie il ricors o , cassa in relazione e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del