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Decreto — n. 26815/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 26815/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court found that the absence of a request for treatment under Article 5 of Law No. 130 of 2022 meant the case was definitively closed. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022; When parties fail to request a hearing within the legal term, the civil proceeding is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction lack of hearing request Law 130 2022 civil procedure default termination arretrati d'imposta contenzioso tributario restituzioni all'esportazione

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11595/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro ESPOSITO FABBRICA ARREDAMENTI LOCRI – FAL SRL (amm.re unico e legale rappresentante ESPOSITO MARIO), rappresentata e difesa dall’avv. LUCA MAIO; avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. CALABRIA SEZ. STACC. REGGIO CALABRIA n. 3898/07/2019 depositata il 24/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO