Civil procedure case dismissed as extinguished by law due to lack of party requests for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court had already noted that the absence of such requests, combined with the transmission of the case list, confirmed the regular conclusion of the dispute under the relevant law. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure: When parties fail to request a hearing within the legal term following the transmission of the case list, the civil procedure is extinguished by operation of law.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22425/2022 R.G. proposto da: CONSORZIO GARANZIA FIDIFRA PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE PROVINCIA AGRIGENTO SCPA, UNIONE INDUSTRIALI E ARTIGIANI PROVINCIA AGRIGENTO CONFINDUSTRIA AGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE, rappresentate e difese dall’Avv. CINQUEMANI LUIGI, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 7324/19/2022 depositata il 30/08/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTIN