Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 26783/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished by law due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 26783/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court had already confirmed the case's regular conclusion based on the transmission of the list of acts for the declaration of extinction. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The civil procedure extinguishes automatically if neither party requests a hearing within the legal term, and the costs of the extinguished process remain the responsibility of the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of procedure lack of hearing request statutory time limit allocation of costs automatic termination civil procedure law declaration of extinction sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 12 c.p.c.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi delterzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, comma 4 d.l. n. 13 del 2023
1677/34/2014 depositata il 20/05/2024, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Art. 5, comma 11 l. n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30157/2014 R.G. proposto da: GALIOTTO SANTI FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avv.to ANNA BUDA. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. Nonché contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, rappresentata e difesa dall’avv. VALERIO SCELFO. avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. STACC. CATANIA n. 1677/34/2014 depositata il 20/05/2024, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi delterzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA EST