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Ordinanza — n. 26772/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling regional commission failed to verify leaseback costs were amortized before deducting them from capital gain.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26772/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding capital gains from a leased property sale. The Regional Commission had incorrectly deducted specific costs from the taxable gain without verifying whether those costs had already been amortized by the company. The court ruled that such costs cannot be deducted from the gain if they were already fully capitalized and amortized, a verification the lower court failed to perform.

Regesto Legislator

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Art. 86 comma 2 TUIR; Art. 53 Cost.: In cases of onerous alienation of amortizable assets, capital gain is calculated on the net of the purchase cost after deducting amortization; costs directly attributable to the asset cannot be deducted from the gain if they have already been fully amortized.

Parole chiave

Generato dall'IA
capital gain calculation leaseback transaction amortization verification directly attributable costs tax capacity principle valore di riscatto reddito immobiliare restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 86 comma 2 TUIR
Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 86 comma 2 TUIR e dell’art.
Art. 53 Cost.
86 comma 2 TUIR e dell’art. 53 Cost., ex art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
art. 53 Cost
86 comma 2 TUIR e dell’art. 53 Cost., ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2992/1996
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6037/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro R.E.I.C.A. DI VACCARO GAETANO C. SNC, elettivamente domiciliata in Roma , Via Ovidio 20, presso lo Studio Liccardo, Landolfi associati, rappresenta ta e dife sa , giusta procura in atti , dall’Avv. Prof. Tommaso Maione. -controricorrente - avverso la sentenza n. 10692/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 28/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MARIA ENZA LA TORRE.

Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione da parte di R.e.i.c.a. di VACCARO GAETANO C. SNC, di avviso di accertamento per Irap anno 2008, e di Mario Vaccaro (socio al 30%), e Gaetano Vaccaro (socio al 70%), di due avvisi di accertamento per Irpef anno 2008 in relazione alla rideterminazione del reddito della società R.e.i.c.a. per la plusvalenza conseguente alla vendita di un immobile, ad altra società (al prezzo di €. 700.000,00), immobile già detenuto in leasing e oggetto di riscatto (per la somma di €. 170.743,69, avendo in passato già versato le rate di leasing).

La CTR ha parzialmente accolto nel merito gli appelli dei contribuenti, in riforma delle sentenze di primo grado, rispettivamente emesse per la società e i soci, e, a fronte della plusvalenza determinata dall’Ufficio - sulla base della somma versata per il riscatto e il prezzo di rivendita (€. 529.256,31)- ha rideterminato la plusvalenza in una minore somma (in €. 428.068,25), riconoscendo la detrazione di alcuni costi (ammontanti a €. 33.433,08), demandando all’Ufficio “di rideterminare il maggior reddito imponibile sulla base di tale differente importo”.

Resistono con controricorso i contribuenti. Considerato che:

1. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che contrariamente a quanto eccepito dai controricorrenti, non attiene a questione di fatto ma alla corretta interpretazione da parte della CTR della normativa relativa alla determinazione di plusvalenza relativa alla cessione di immobile già detenuto in leasing, riscattato e poi rivenduto.

2. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 86 comma 2 TUIR e dell’art. 53 Cost., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR interpretato in modo errato la normativa sulla determinazione della plusvalenza derivante da immobile riscattato a seguito di estinzione di contratto di leasing, sostenendo che i costi di diretta imputazione andavano comunque scomputati, a prescindere dal fatto che fossero già stati ammortizzati dalla società, così violando anche il principio di capacità contributiva.

3. Il motivo è fondato. 3.1.Va preliminarmente precisato che rimangono in contestazione solo le somme relative ai costi sostenuti per l’operazione relativa al trasferimento dell’immobile già detenuto in leasing dalla società (riscattato e poi rivenduto, al fine della determinazione della plusvalenza), con specifico riferimento ai costi di riscatto dell’immobile oggetto di leasing, delle spese di consulenza e notarili. 3.2.Va quindi premesso che ai sensi dell'art. 86, TUIR (già art.

68) si intende per "ammortamento" l'operazione contabile con cui il costo di acquisto o di produzione di un bene strumentale all'impresa viene ripartitoin diversi anni di esercizio e che, ai sensi dell’art. 86 comma 2 TUIR, la plusvalenza consiste nella differenza fra il corrispettivo (o l'indennizzo) conseguito,al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Pertanto, in caso dicessione di un bene a titolo oneroso (ex art. 86, co. 2, cit.) la plusvalenza è legata al corrispettivo (detratti gli oneri accessori di diretta imputazione) al netto del costo non ammortizzato (ovvero del costo di acquisto al lordo delle rivalutazioni fiscalmente rilevanti e al netto degli ammortamenti dedotti). 3.3.È stato sul tema affermato (Cass. n. 2992/1996) che in caso di alienazione onerosa di un bene ammortizzabile, al fine dell'accertamento della misura della plusvalenza realizzata dall'alienante, rilevano soltanto gli ammortamenti effettivamente operati, ancorché siano stati calcolati in misura inferiore a quella massima fiscalmente consentita.

Ai fini tributari, il contribuente non è infatti libero di determinare a propria discrezione le quote di ammortamento annuo dei beni la cui utilizzazione è limitata nel tempo. Non è dubbio che, anche sotto il profilo tributario, le quote di ammortamento che rilevano sono quelle che siano state concretamente iscritte dalla società contribuente in bilancio per ciascuno degli esercizi di competenza. 3.4.Ciò premesso non è indifferente la valutazione dell’ammortamento, ciò in quanto l’ammortamento degli oneri di diretta imputazione impedisce di poterli conteggiare in deduzione per la determinazione della plusvalenza ove si accerti che erano già stati integralmente portati ad incremento del bene.

4. Tale verifica non è stata effettuata dalla CTR, che ha erroneamente affermato che gli oneri accessori di diretta imputazione “vanno scomputati a prescindere dal loro ammortamento”: tale affermazione non è corretta, dovendosi invece accertare, in base al metodo di determinazione della plusvalenza come sopra illustrato, se gli indicati costi, relativi al riscatto del bene, erano stati o meno oggetto di ammortamento. Nella fattispecie la sentenza di primo grado aveva accertato che la plusvalenza era stata determinata dall’Agenzia delle entrate sottraendo dal prezzo di vendita dell’immobile il prezzo del riscatto, in quanto i vari costi indicati dalla società erano stati regolarmente annotati sul registro dei beni ammortizzabili. La CTR, nella sentenza impugnata, ha sottratto alcuni costi dalla base imponibile senza verificare se la contribuente avesse già ammortizzato i costi portati ad incrementodel bene.

5. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, perché verifichi la corretta applicazione della norma al fine della quantificazione della plusvalenza, con riferimento alla determinazione del valore del bene, al prezzo di cessione e ai costi, controllando se questi ultimi erano stati o meno oggetto di ammortamento. La Corte di giustizia provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin