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Decreto — n. 26766/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law without party request.

Numero d'incarto Decreto — n. 26766/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new legislative framework. The plaintiff argued for a hearing to declare extinction, but the defendant submitted no request for such a hearing within the legal deadline. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving procedural costs on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When no party requests a hearing to declare extinction within the statutory period, the proceedings terminate automatically, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination tax litigation no hearing request costs allocation Legge 130/2022 Codice di Procedura Civile crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 dellalegge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6917/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro CHIEREGATO LUCIANA, rappresentata e difesadall’avv. SPURIO ROBERTO; avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 850/05/2020 depositata il 31/07/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 dellalegge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL