Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing and lack of party response.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the formal listing of the case in the Agency's directory. The plaintiff argued for a hearing, but the defendant submitted no response, and the law deemed the process terminated without a ruling. Consequently, the court ruled that the procedural steps mandated by the new legislation were completed, resulting in the automatic extinction of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, comma 3 of the Civil Procedure Code: When a tax dispute is listed in the Agency's directory and neither party requests a hearing within the statutory period, the proceedings are automatically extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1854/2016 R.G. proposto da: MEZZADRI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’Avv. BENUSSI CARLO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 1992/8/2015 depositata il 12/10/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniegoai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I