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Ordinanza — n. 26734/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to early settlement via simplified procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26734/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the taxpayer submitted a simplified settlement request with payment under Law 197/2022. The parties argued regarding the tax assessment on travertine extraction land, but the administrative authority had not yet denied the settlement. The court ruled that the judgment must be terminated because the legal conditions for the settlement were met, preventing further litigation.

Regesto Legislator

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Law n. 197 of 2022; Art. 1, commi 194 e 198: The court declares the extinction of the proceedings when a simplified settlement request is validly filed and accepted, terminating the litigation regardless of prior appeals.

Parole chiave

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simplified settlement procedure Law 197 of 2022 extinction of proceedings tax dispute resolution simplified payment plan zona di estrazione autorizzazione di estrarre materiali tassa di controllo

Disposizioni normative citate

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Law n. 197 of 2022
Art. 1, commi 194 e 198 della l. n. 197 del 2022
197 del 2022 (art. 1, comma 201).
Art. 6 del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio
Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento citato, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l.
Art. 1, comma 201 della l. n. 197 del 2022
197 del 2022 (art. 1, comma 201).
Art. 5 e 7 del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420
"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26933/2020 R.G. proposto da: TRE ESSE ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA, 95, presso lo studio dell’avvocato GUIDOTTI STEFANO (GDTSFN74S13A123W) e rappresentata e difesa dall'avvocato CICERCHIA RENATO (CCRRNT67C19A123Z), -ricorrente/controricorrente rispetto al ricorso incidentale- contro IMM GEN 84 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA, 29 SC. IX INT. 12, presso lo studio dell’avvocato TARDELLA GIANMARCO (TRDGMR56H23H501O), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINI GIUSEPPE (MRNGPP68T13H501O) -controricorrente/ricorrente incidentale- nonché contro COMUNE GUIDONIA MONTECELIO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 135/2020 depositata il 10/01/2020, udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.La contribuente IMM GEN 84 SRL ha impugnato l’avviso di accertamento emesso i.m.u. 2013 dal Comune di Guidonia Montecelio relativamente a terreni destinati a estrazione travertino. 2.In primo grado è stata dichiarata in parte la cessazione della materia del contendere, alcuni motivi sono stati rigettati ed altri accolti.

3. All’esito del giudizio di secondo grado sono stati rigettati appello principale ed incidentale.

3. Avverso la sentenza di appello la Tre Esse Italia s.r.l. (concessionaria della riscossione) ha proposto ricorso per cassazione e la contribuente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale. CONSIDERATO 1.Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della prima e unica rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022 e del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio, adottato con delibera n. 8 del 23 marzo 2023, in relazione all’i. m . u . dovuta ed all’avviso oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

2. Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento citato, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201).

3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 1, commi 194 e 198, della l.n. 197 del 2022 e 5 e 7 del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio che stabiliscono che il condono si perfeziona 7 del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio. 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisanoi presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiz