Court declares civil procedure extinguished due to lack of response to tax authority's list transmission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party responded to the tax authority's list transmission regarding the closure of the case. The tax agency argued that the absence of a denial within the legal timeframe constituted a regular definition of the dispute under the new law. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; When a party fails to request a hearing within the statutory period after receiving a list of closed cases, the proceedings are deemed extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8923/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro SMART COMPOUNDS S.R.L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. VALERIO BARONE; avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. Campania n. 4891/06/2020 depositata il 19/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizio ne ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO