Cassation suspends tax appeal to allow expedited settlement under 2022 budget law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the taxpayer's claim. The taxpayer requested a suspension to utilize the expedited settlement procedure introduced by the 2022 budget law, while the tax agency opposed the delay. The court granted the suspension because the case met the statutory requirements for the simplified resolution process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022; Art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022: The Court of Cassation may suspend a pending tax dispute to allow the parties to opt for the expedited settlement procedure provided for by the budget law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 21728/2016R.G. proposto da Sarogni Michele, rappresentat o e difes o da ll’ avvocat o Giorgio Sagliocco, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura specialea margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campanian. 1555/ 45/2016, depositata il 22.02.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 luglio 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi– Accertamento –Ordinanza interlocutoria - La CTP di Caserta rigettava i l ricors o propost o da Sarogni Michele avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2011; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal contribuente; - il Sarogni impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo di ricorso , il ricorrente de duce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000 e omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTRritenuto valido l’atto di delega di firma al funzionario incaricato alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento; - c on il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 12 della l. n. 212 del 2000 per avere la CTR ritenuto inapplicabile il contraddittorio preventivo e iltermine dilatorio; -con il terzo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002e 108, comma 2, del TUIR e l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR ritenuto indeducibile il costo della sponsorizzazione erogata a favore di associazioni sportiv e dilettantistiche;- in via preliminare, occorre rilevare che la società contribuente ha depositato in data 26.06.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'1.01.2023), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che:
«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l'art. 1, comma 197, della legge cit. e succ. modif. , inoltre, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - in presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif. e la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1,comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa