Court declares civil litigation extinguished due to statutory listing of case termination by tax authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the tax authority's formal listing of the case's termination under specific legislative provisions. The tax agency submitted evidence that the dispute was resolved according to the law, noting no party requested a hearing to declare extinction. Consequently, the proceedings ended automatically, leaving advance litigation costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When a case is listed for extinction by the tax authority without a party requesting a hearing, the proceedings are automatically extinguished, and costs remain with the prepaying party.
Parole chiave
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ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1506/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro COMUNE DI SAN POLO D’ENZA, rappresentato e difeso dall’avv. GOMMELLINI ALBERTO e dall’avv. ARGHINI MATTEO; nonché contro SOCIETA’ AGRICOLA I LECCI SRL, rappresentata e difesa dall’avv. GOMMELLINI ALBERTO, unitamente all’avv. TARGHINI MATTEO. avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 1058/14/2018 depositata il 27/05/2019. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ES