Ordinanza Interlocutoria — n. 26705/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Collegio, verificata la sussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 26705/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Le contribuenti resistono con controricorso e successivamente, in data 12 aprile 2023, depositano istanza di sospensione sensi dell’art. 1, comma 197 della Legge n. 197 del 2022, ritenendo definibile la controversia ai sensi del comma 190 del medesimo art.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25136-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro DANIELA CAPPELLINI e SILVANA CAPPELLINI elettivamente domiciliate in Roma, alla via Pasquale Leonardi Cattolica, n.6, presso lo studio dell’Avv. Anna Andracchio che le rappresenta e difende con giusta procura in atti -controricorrente- nonchè contro INVIDIA ILARIA -intimata- avverso la sentenza n. 2942/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, sez. di Milano, depositata il 04/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MARIA ENZA LA TORRE.
Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 2942/2017, dep. il 4/7/2017 che, in controversia su impugnazione da parte di Daniela e Silvana Cappellini di due avvisi di accertamento per IRPEF, anno 2009, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito delle contribuenti, considerando la cessione di fabbricato, intervenuta con atto notarile del 23/02/09, quale cessione di aree fabbricabili suscettibili di generare plusvalenza, ha respinto l’appello, confermando la sentenza impugnata.
La CTP aveva accolto l’appello delle contribuenti, escludendo che il fabbricato in esame potesse ritenersi terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, la cui cessione è idonea a realizzare plusvalenze tassabili. Avverso la suddetta sentenza l’Ufficio ha proposto appello dinanzi alla CTR della Lombardia che, condividendo la decisione del primo giudice, ha rigettato il gravame, statuendo che l’atto di cessione in questione era relativo a “terreno già edificato” non suscettibile di potenzialità edificatoria nel senso voluto dalla norma.
Le contribuenti resistono con controricorso e successivamente, in data 12 aprile 2023, depositano istanza di sospensione sensi dell’art. 1, comma 197 della Legge n. 197 del 2022, ritenendo definibile la controversia ai sensi del comma 190 del medesimo art.
1. Il Collegio, verificata la sussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio fino alla data del 10 ottobre 2023 e