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Ordinanza Interlocutoria — n. 26699/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on ICI tax exemption, allowing settlement request but remanding case for new hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26699/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's denial of an ICI tax exemption for a religious school. While the appellant argued that their educational activities were non-commercial due to losses and symbolic fees, the court noted the lower instance relied on revenue and profit figures to determine commercial nature. The court allowed the request for a simplified settlement procedure but remanded the case to a new hearing to formally process this settlement option.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. 30/12/1992 n. 504; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The court established that while the lower court's assessment of commercial activity was legally flawed, the procedural defect did not justify overturning the decision, allowing the settlement request to proceed via remand.

Parole chiave

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ICI tax exemption commercial activity test symbolic fees tax settlement procedure remand for new hearing religious school status losses vs revenue indennità scolastica

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile
Art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile
Art. 1, commi da 186 a 200, legge 29 dicembre 2022, n. 197
La ricorrente ha depositata istanza di declaratoria di estinzione del giudizio corredata da domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 200, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e documentazione relativa all’intervenuto pagamento delle somme dovute.
art. 24 della Costituzione
600 in combinato disposto con art. 24 della Costituzione in relazione all’articolo 360, primo comma , n.3 , del cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cassazione n. 2082/2011
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16344/2021 R.G. proposto da: Istituto Maria Ausiliatrice delle salesiane di Don Bosco domiciliato in via Arino n. 16 del comune di DOLO rappresentato e difeso dall'avvocato MASCHERA GIORGIA (MSCGRG71P53D325P) -ricorrente- contro Comune di Venezia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato GATTAMELATA STEFANO (GTTSFN63L16H501U) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati IANNOTTA ANTONIO (NNTNTN60S07L736V), ONGARO NICOLETTA (NGRNLT60B64F241K) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENEZIA n. 763/2020 depositata il 21/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO. RILEVATO CHE L’Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco impugnava l’avviso di accertamento e di irrogazione delle Sanzioni Imposta ICI, n 30297326, relativo all’Ici annualità di imposta 2011, con il quale il Comune di Venezia disconosceva l’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili di proprietà della ricorrente, ubicati in Mestre, utilizzati – ad av viso dell’Istituto - per il solo svolgimento di attività didattica.

I Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, con sentenza n. 685/2019, depositata in data 16/05/2019, respingevano il ricorso. La CTR del Veneto, nel confermare la decisione di primo grado, respingeva l’appello della contribuente con sentenza n.763/2020 del 03/11/2020, affermando l’irrilevanza dell’allegazione delle sentenze citate nella motivazione del provvedimento contestato o della mancata riproduzione del loro contenuto, atteso che detto obbligo deve intendersi limitato ai soli atti di riferimento che siano necessari per sostenere quelle ragioni (Cass. 2082/2011).

Ha, altresì, affermato la natura commerciale dell’attività svolta individuandone tra i presupposti caratteristici la presenza di corrispettivi sotto forma di rette e rimarcando l’irrilevanza di un eventuale disavanzo di gestione, in quanto per qualificare come non esclusivamente commerciale l’attività didattica è necessario che le prestazioni risultino gratuite o soggette ad un corrispettivo simbolico teso a coprire solo una minima parte dei costi totali. Ad avviso dei giudici di appello, il riscontro si ottiene dalla semplice analisi dei ricavi per servizi scolastici erogati dall’istituto corrispondenti alla quasi totalità delle spese relative agli stipendi degli insegnanti, dal reddito imponibile IRAP e dal volume d’affari dichiarato per l’anno 2011 di circa 680.000 e degli utili riportati nel bilancio economico .

Ricorre l’istituto sulla base di tre motivi, avverso la sentenza n. 763/2020 emessa in data 03/11/2020 dalla Commissione Tributaria Regionale Veneto. Il Comune di Venezia replica con controricorso. La ricorrente ha depositata istanza di declaratoria di estinzione del giudizio corredata da domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi da 186 a 200, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e documentazione relativa all’intervenuto pagamento delle somme dovute. CONSIDERATO CHE 2. Con la prima censura si lamenta il difetto di motivazione - Motivazione della sentenza inconferente per quanto attiene la nullità dell’avviso di accertamento per insussistenza della motivazione: violazione dell’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in combinato disposto con art. 24 della Costituzione in relazione all’articolo 360, primo comma , n.3 , del cod.proc.civ.

A tal fine assume che l’obbligo della motivazione deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’”an” e il “quantum” dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale fase contenziosa, restando poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.

In particolare, si deduce che il mancato riconoscimento dell’esenzione è supportato dalle sentenze della Corte che hanno individuato i criteri ai fini dell’esenzione ICI.

3. La seconda censura deduce la contraddittorietà dei motivi della decisione ex art 360, primo comma, n.5, del cod.proc.civ . ; per avere la Commissione d’appello ritenuto che la trascrizione delle sentenze enunciate nel provvedimento non fosse necessarie a far comprendere alla contribuente la materia del contendere statuendo che:” …e non è certo obbligatorio allegare sentenze di legittimità che non rientrano tra i presupposti dell’accertamento e non ne integrano le ragioni”. Il ricorrente avrebbe dunque avuto l’onere di comprendere autonomamente dai dati già in suo possesso, ovvero dai dati catastali degli immobili e dalla prova di non aver versato l’imposta su di essi, che la questione verteva sullo svolgimento economico o meno di una attività per la quale l’art. 7 del decreto Ici riconosce l’esenzione.

4. La terza doglianza prospetta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i, in relazione all’articolo 360,primo comma, n. 3, cod.proc.civ., per aver erroneamente disconosciuto i presupposti per l’esenzione dall’ICI in relazione agli immobili sottoposti ad accertamento. Si obietta che una volta soddisfatto il requisito soggettivo l’agevolazione fiscale deve essere verificata sull’attività svolta negli immobili ubicati in Via Giuseppe Tassini di Mestre, dove si espleta attività didattica, rilevando che il volume d’affari considerato dalla CTR, indicato nel quadro VE33 della dichiarazione Iva 2012, è quello attinente tutta l’attività svolta dalla Congregazione, comprensiva di quella esercitata in Montebelluna; che, l’imponibile IRAP comprende l’attività nel suo insieme e non viene fatta una ipotesi di imponibilità considerando solamente l’attività svolte nel comune di Venezia; che, l’utile del bilancio economico è inesistente perché dalla contabilità economica e fiscale emerge invece una perdita aggregata pari a € 101.644,17 senza considerare i costi figurativi ex art. 144 del TUIR comma 5; che, la perdita lievita a € 167.258 considerando questi costi (spesa relativa alle religiose che operano nelle scuole di Mestre e che non percepiscono un compenso per non aggravare il conto economico.

Evidenzia che i giudici territoriali non avrebbero svolto alcuna verifica in concreto circa le modalità di svolgimento dell’attività accertando se la retta pagata costituisse un contributo per la sua entità simbolica inidoneo a costituire una retribuzione del servizio prestato, in quanto notevolmente inferiore ai costi di gestione, avendo adottato a suffragio della decisione il volume d’affari Iva, l’imponibile Irap nonchéil risultato di esercizio (perdita di Esercizio). 5.La ricorrente con memoria del 26 maggio 2023 ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata denominata “Rottamazione quater”, legge 29.12.2022, n. 197, estinguendo il debito.

Ha inoltre depositato la domanda di definizione e la prova del bonifico della somma di euro 18.619,35. Tuttavia, rilevato che l’ente impostore ha tempo sino al 30 settembre 2024 per l’eventuale diniego, appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo. P.Q