Cassation court dismisses appeal declaring tax dispute extinguished by early settlement under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax dispute extinguished due to the filing of an early settlement request under Law 197/2022. Although the lower court had previously rejected the appeal, the new procedural instrument automatically terminated the litigation without a final judgment on merits. Consequently, the cassation appeal was dismissed as the underlying proceedings no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IALaw 197/2022, Art. 1, commi 194 e 198; Regulation of the Municipality of Guidonia Montecelio, Art. 7: The filing of an early settlement request for tax disputes automatically extinguishes the judicial proceedings, rendering any subsequent appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25035/2017 R.G. proposto da: IMM GEN 84 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato TARDELLA GIANMARCO (TRDGMR56H23H501O) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro TRE ESSE ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA, 95, presso lo studio dell’avvocato GUIDOTTI STEFANO (GDTSFN74S13A123W), rappresentata e difesa dall'avvocato CICERCHIA RENATO (CCRRNT67C19A123Z) -controricorrente- nonchè contro COMUNE GUIDONIA MONTECELIO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LAZIO n. 1477/2017 depositata il 21/03/2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.La contribuente IMM GEN 84 SRL ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Guidonia Montecelio relativamente a tre terreni destinati a estrazione travertino, denunciando la tardività della pretesa tributaria, il difetto di motivazione, la violazione dello statuto nel contribuente e contestando la soggezione al tributo e la comminatoria delle sanzioni. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma respinto all’esito dell’appello.
3. Avverso la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione e la Tre Esse Italia s.r.l. (concessionaria della riscossione) ha resistito con controricorso. CONSIDERATO 1.Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della prima e unica rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022 e del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio, adottato con delibera n. 8 del 23 marzo 2023, in relazione all’i.c.i. dovuta ed all’avviso oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
2. Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento citato, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201).
3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022 e 5 e 7 del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio che stabiliscono che il condono si perfeziona 7 del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio. 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudi