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Ordinanza — n. 26653/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax dispute extinguished by early settlement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26653/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax dispute extinguished due to the filing of an early settlement request under Law 197/2022. Although the lower court had previously rejected the appeal, the new procedural instrument automatically terminated the litigation without a final judgment on merits. Consequently, the cassation appeal was dismissed as the underlying proceedings no longer existed.

Regesto Legislator

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Law 197/2022, Art. 1, commi 194 e 198; Regulation of the Municipality of Guidonia Montecelio, Art. 7: The filing of an early settlement request for tax disputes automatically extinguishes the judicial proceedings, rendering any subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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early settlement request tax dispute extinguishment Law 197/2022 municipal tax regulation cassation dismissal judicial termination tax amnesty procedure zona di estrazione

Disposizioni normative citate

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Law n. 197 of 2022, Art. 1, commi 194 e 198
197 del 2022 (art. 1, comma 201).
Law n. 197 of 2022, Art. 1, comma 201
197 del 2022 (art. 1, comma 201).
Law n. 197 of 2022, Art. 1, comma 197
197 del 2022 (art. 1, comma 201).
Regulation of the Municipality of Guidonia Montecelio, Art. 6
Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento citato, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l.
Regulation of the Municipality of Guidonia Montecelio, Art. 7

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420
"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25035/2017 R.G. proposto da: IMM GEN 84 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato TARDELLA GIANMARCO (TRDGMR56H23H501O) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro TRE ESSE ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA, 95, presso lo studio dell’avvocato GUIDOTTI STEFANO (GDTSFN74S13A123W), rappresentata e difesa dall'avvocato CICERCHIA RENATO (CCRRNT67C19A123Z) -controricorrente- nonchè contro COMUNE GUIDONIA MONTECELIO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 1477/2017 depositata il 21/03/2017; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.La contribuente IMM GEN 84 SRL ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Guidonia Montecelio relativamente a tre terreni destinati a estrazione travertino, denunciando la tardività della pretesa tributaria, il difetto di motivazione, la violazione dello statuto nel contribuente e contestando la soggezione al tributo e la comminatoria delle sanzioni. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma respinto all’esito dell’appello.

3. Avverso la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione e la Tre Esse Italia s.r.l. (concessionaria della riscossione) ha resistito con controricorso. CONSIDERATO 1.Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della prima e unica rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022 e del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio, adottato con delibera n. 8 del 23 marzo 2023, in relazione all’i.c.i. dovuta ed all’avviso oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

2. Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento citato, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201).

3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022 e 5 e 7 del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio che stabiliscono che il condono si perfeziona 7 del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio. 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudi