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Ordinanza — n. 26649/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax dispute extinguished by simplified settlement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26649/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following the filing of a simplified settlement request under Law 197/2022. The lower courts had previously rejected the appeal, but the new procedural instrument allowed the parties to resolve the matter without a final judgment on the merits. Consequently, the Court ruled that the litigation was terminated and no further proceedings were necessary.

Regesto Legislator

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Law 197/2022, Art. 1; Law 197/2022, Art. 6; The filing of a simplified settlement request extinguishes the ongoing judicial proceedings, terminating the litigation regardless of prior procedural outcomes.

Parole chiave

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simplified settlement request tax dispute extinguishment Law 197/2022 judicial proceedings termination simplified tax procedure esenzione dall'IVA esenzione dal pagamento dei contributi condono dell'imposta

Disposizioni normative citate

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Law n. 197 of 2022, Art. 1, comma 194
197 del 2022 (art. 1, comma 201).
Law n. 197 of 2022, Art. 1, comma 198
197 del 2022 (art. 1, comma 201).
Law n. 197 of 2022, Art. 1, comma 201
197 del 2022 (art. 1, comma 201).
Law n. 197 of 2022, Art. 1, comma 197
197 del 2022 (art. 1, comma 201).
Regulation of the Municipality of Guidonia Montecelio, Deliberation n. 8 of March 23, 2023

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420
"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26923/2020 R.G. proposto da: TRE ESSE ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA, 95, presso lo studio dell’avvocato GUIDOTTI STEFANO (GDTSFN74S13A123W) e rappresentato e difeso dall'avvocato CICERCHIA RENATO (CCRRNT67C19A123Z) -ricorrente- contro IMM GEN 84 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA, 29 SC. IX, presso lo studio dell’avvocato TARDELLA GIANMARCO (TRDGMR56H23H501O), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINI GIUSEPPE (MRNGPP68T13H501O) - controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro COMUNE GUIDONIA MONTECELIO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 136/2020, depositata il 10/01/2020, udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 14 settembre 2023 dalla consigliera relatrice, dott.ssa F.Picardi. RILEVATO 1.La contribuente IMM GEN 84 SRL ha impugnato l’avviso di accertamento i.m.u. emesso dal Comune di Guidonia Montecelio relativamente a tre terreni destinati a estrazione travertino. 2.Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado.

3. Sono stati rigettati l’appello principale ed incidentale.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Tre Esse Italia s.r.l. (concessionaria della riscossione) e la contribuente ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale. CONSIDERATO 1.Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della prima e unica rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022 e del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio, adottato con delibera n. 8 del 23 marzo 2023, in relazione all’i.m.u. dovuta ed all’avviso oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

2. Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento citato, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201).

3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022 e 5 e 7 del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio che stabiliscono che il condono si perfeziona 7 del regolamento del Comune di Guidonia Montecelio. 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudizi