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Decreto — n. 26595/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26595/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26595/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l ricorso n. 30989/2021proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura di Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ALBI GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Manica, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Massimo 21, presso lo studio dell’avv. Ulderico Capocasale, giusta delega in atti; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1466/3/2021, depositata il 6 maggio 2021. Visto l’atto depositato in cancelleria il 3 novembre 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26595/2023 — snciv · Corte di Cassazione: l ricorso n. 30989/2021proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura di Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ALBI GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Manica, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Massimo 21, presso lo studio dell’avv. Ulderico Capocasale, giusta delega in atti; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1466/3/2021, depositata il 6 maggio 2021. Visto l’atto depositato in cancelleria il 3 novembre 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato in cancelleria il 3 novembre 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

l ricorso n. 30989/2021proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura di Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ALBI GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Manica, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Massimo 21, presso lo studio dell’avv. Ulderico Capocasale, giusta delega in atti; -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1466/3/2021, depositata il 6 maggio 2021. Visto l’atto depositato in cancelleria il 3 novembre 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.490,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali oltre accessori di legge. Si comunichi. Roma, 12/09/2023 Il