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Ordinanza — n. 26568/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to notify the tax agency and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26568/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the tax agency was never notified of the proceedings. The appellant, Banca Ifis, challenged a regional tax commission decision regarding suspended tax credits, while the tax agency remained absent. The court ruled that the lack of proper notification and the failure to timely resume the service process rendered the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the opposing party has not been duly notified and the notification procedure was not timely resumed.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Tax agency notification Procedural defects Service of process Contribution unificato cessazione dei pagamenti dilazione di pagamento istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Avverso la sentenza della CTR Ifis proponeva ricorso p er cassazione affidato a due motivi e deposita va memoria ex art. 380 bis.1 cod.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1 comma 17 L. 228/2012
23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.
Art. 23 D.Lgs. 472/1997
Oggetto: Tributi -Giudizio di ottemperanza -Sospensione ex art. 23 del d.lgs.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22649/2019R.G. proposto da Banca Ifis s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio dell’avv. Antonio Buonfiglio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Martelli e Giovanni Caliceti, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 60/07/19, depositata il 17 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 202 3 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Giudizio di ottemperanza -Sospensione ex art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997- Inammissibilità del ricorso.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 60/07/19 del 17 / 01 /20 1 9 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) respingeva il ricorso propostoda Banca Ifis s.p.a. (di seguito Ifis) e concernente la mancata ottemperanza dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 251/07/18 della medesima CTR. 1.2.

La CTR rigettava il ricorso proposto da Ifis evidenziando cheil credito di cui si chiedeva il pagamento risultava sospeso ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mentre l’Amministrazione finanziaria aveva ottemperato al pagamento delle spese legali.

2. Avverso la sentenza della CTR Ifis proponeva ricorso p er cassazione affidato a due motivi e deposita va memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. L’Agenzia delle entrate non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non risultando lo stesso notificato all’Agenzia delle entrate (dalla relata di notificazione del 17/06/2019, allegata al ricorso, si evince l’omessa notificazione),né risultando la ripresa tempestiva del procedimento notificatorio.

2. In conclusione,il ricorso è inammissibile. 2.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di AE. 2.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti Cons. est. G.M. Nonno processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bi