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Ordinanza — n. 26482/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as litigation extinguished by voluntary settlement under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26482/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission ruling. The taxpayer voluntarily submitted to a simplified tax definition procedure under D.L. 119/2018 and paid the first installment, causing the litigation to extinguish by expiration of the statutory deadline. Consequently, the court held that the procedural prerequisites for the appeal no longer existed, and the agency's costs were borne by the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer voluntarily adheres to a simplified tax definition procedure and pays the first installment, the litigation extinguishes by expiration of the deadline, rendering subsequent appeals inadmissible.

Parole chiave

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litigation extinction simplified tax definition D.L. 119/2018 voluntary settlement expiration of deadline tax appeal dismissal procedural extinction assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119
4.Inoltre, non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna delle partiha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6del citato di.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, ilprocesso si è estinto con il decorso del termine del 31 dicemb re 2020, fattasalva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza aisensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 - quater, del D.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, ilprocesso si è estinto con il decorso del termine del 31 dicemb re 2020, fattasalva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza aisensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184
Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez.
Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284
Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 28456
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25433/2015 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – Oggetto: II.DD.- IVA - defini- zioneagevolata ex lege119/2018 contro ROSSIFRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Matonti, condomicilio digitale PEC: avvg.matonti@pec.it ; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tr ibutaria regionale della Cam- pania,sez. staccata di Salerno n.2789/4/2015 depositata il 23 marzo 2015,e non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 giugno 2023 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Campa- nia,sez. staccata di Salerno n.2789/4/2015 veniva rigetta to l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermata la sentenza della Commis- sionetributaria provinciale di Salerno n. 409/12/2012 la quale aveva riunitoe accolto i ricorsi introduttivi di Francesco Rossi aventi ad og- gettogli avvisi di accertamento nn. TF9010106025 e TF9010106031 conil quale l’Amministrazione finanziaria gli richiedeva il pagamento di maggiore IVA, oltre sanzioni e accessori per gli anni di imposta 2006e 2007. 2.Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per cas- sazione deducendo tre motivi, cui ha replicato il contribuente con controricorso,illustrato con memoria ex art.380 bis 1 cod. proc. civ. la quale ha reso nota la definizione agevolata della lite ex d .l. n. 119/2018.

Consideratoche: 3.La Corte dà atto della documentazione depositata dalla parte contri- buentein data 1.6.2023 ai fini della definizione agevolata delle contro- versieex art.6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modifica- zioni,dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, allegando il versamento della somma dovuta per la prima rata per ciascuno dei due anni di imposta. 4.Inoltre, non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna delle partiha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanzadi trattazione fina lizzata unicamente alla declaratoria di estin- zione),né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 5.Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ilprocesso si è estinto con il decorso del termine del 31 dicemb re 2020, fattasalva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza aisensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.. 6.Infine, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n.119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parteche le ha anticipate. 6.1.Stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contenderea seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7dicembre 2018, n. 31732;

Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez. 5^, 10 dice mbre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 set- tem