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Decreto — n. 26478/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26478/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26478/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 32470/2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro FINVALV srl,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Antonio Francesco Ferri e dall’avv. Giorgio Marco Iacobone edelettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Guido D’Arezzo 18; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1324/12/2019, depositata il 22 marzo 2019. Visto l’atto depositato in cancelleria il 30 giugno 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese possono essere compensate, in considerazione delle modifiche normative concernenti l’articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 e delle pronunce della Corte costituzionale al riguardo intervenute; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26478/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 32470/2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro FINVALV srl,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Antonio Francesco Ferri e dall’avv. Giorgio Marco Iacobone edelettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Guido D’Arezzo 18; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1324/12/2019, depositata il 22 marzo 2019. Visto l’atto depositato in cancelleria il 30 giugno 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese possono essere compensate, in considerazione delle modifiche normative concernenti l’articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 e delle pronunce della Corte costituzionale al riguardo intervenute; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ritiro dell'azione giudiziaria contenzioso tributario impugnazione di decisioni amministrative azione di contestazione validità della tassazione fiscale procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
131 del 1986 e delle pronunce della Corte costituzionale al riguardo intervenute; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 32470/2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro FINVALV srl,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Antonio Francesco Ferri e dall’avv. Giorgio Marco Iacobone edelettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Guido D’Arezzo 18; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1324/12/2019, depositata il 22 marzo 2019. Visto l’atto depositato in cancelleria il 30 giugno 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese possono essere compensate, in considerazione delle modifiche normative concernenti l’articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 e delle pronunce della Corte costituzionale al riguardo intervenute; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità,spese compensate. Si comunichi. Roma, 13/09/2023 Il