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Ordinanza — n. 26476/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late declaration of simplified tax settlement and lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26476/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer failed to notify the tax authority of their declaration of simplified tax settlement until after the appeal was filed. The taxpayer argued for a waiver of the double contribution requirement, but the Court found no evidence of notification or completed payment. Consequently, the Court ruled the appeal inadmissible due to the lack of standing and the procedural defect regarding the timing of the settlement declaration.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. n. 193 del 2016; Art. 380bis c.p.c.: The appeal is inadmissible if the taxpayer declares the simplified tax settlement after filing the cassation without notifying the tax authority and without proving the payment of the double contribution.

Parole chiave

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simplified tax settlement double contribution requirement inadmissible appeal lack of standing procedural defect tax authority notification simplified tax burden assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
Art. 380bis c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo uni- ficato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732
115 ( c fr., mutatis mutandis , Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732;Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184
31732;Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184;
Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284
Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25157/2016 R.G. proposto da NUOVASIPEM S.R.L., in persona del legale rappresentante p. t., rap- presentatae difesa dall’avv. Massimo Bianchi, dall’avv. Gaetano Abela Oggetto:II.DD. - IVA -definizione agevolata exlege 193/2016 - ri- nunciaricorso edall’avv. Alfredo Codacci Pisanelli, con domicilio eletto presso lo stu- diodi quest’ultimo in Roma, via C. Monteverdi n.20, indirizzo PEC: al- fredocodaccipisanelli@ordineavvocatiroma.org; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituita al solo fine di par- tecipareall’eventuale udienza di discussione ex art.370 primo comma cod.proc. civ.;

–resistente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardian.2023/2/2016 depositata l’8 aprile 2016, e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 giugno 2023 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Lombar- dian.2023/2/2016 veniva rigettato l’appello d ella società Nuova Si- pem S.p.a. e confermata la sentenza della Commissione t ributaria provincialedi Milano n. 289/3/2015, la quale aveva a sua volta di- smessoil ricorso introduttivo notificato alla società avente ad oggetto l’avvisodi accertamento n. T9V 03D601254, con il quale l’Amministra- zione finanziaria richiedeva alla società il pagamento di maggiori II.DD.(IRES e IRAP) ed IVA, oltre sanzioni e accessori per l’anno di imposta2006. 2.Il giudice di prime cure rigettava le doglianze preliminari della s o- cietà,inclusa quella di decadenza dal potere impositivo per raddoppio dei termini, in conseguenza del procedimento penale originato dai medesimifatti, e confermava le riprese, decisione integralmente con- divisadal giudice d’appello. 3.Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo quattro motivi, cui ha replicato l’Agenzia delleentrate con memoria di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc. civ..

Da ultimo la contribuente ha depositato memoria ex art.380bis 1 cod. proc. civ. rendendo nota la definizione agevolata dellalite e la rinuncia al ricorso . Consideratoche:

4. In via preliminare, va dato atto dell’ istanza depositata in data 1.6.2023e non notificata, con la quale la contribuente ha dichiarato chela società ha adito la definizione agevolata dei carichi pendenti ex art.6del d.l. n.193 del 2016, ma non ha documentato l’integrale ver- samentodegli impo rti dovuti secondo quanto indicato dall’Agenzia in sedeamministrativa. 5.La controricorrente non ha preso posizione sul fatto sopravvenuto e, pertanto,in assenza di notifica alla controparte della memoria di parte edi compiuta documentazione, tenuto co nto anche della dichiarazione dirinuncia al ricorso d e lla società, questo va dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione. 6.Nessuna statuizione va adottata circa l e spese di lite , non avendo l’Agenziaeffettivamente svolto attività difensiva . 6.1.Stante l’ inammissibilità del ricorso a seguito dell'adesione alla de- finizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo uni- ficato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ( c fr., mutatis mutandis , Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732;Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184;

Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre