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Ordinanza — n. 26473/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to tax agency's self-annulment of denial, extinguishing the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26473/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the tax agency voluntarily annulled its previous denial of the refund. The taxpayers had argued that court-awarded damages for job insecurity were not taxable income, but the agency reversed its position after consolidating favorable case law. Consequently, the court terminated the proceedings as the subject matter of the dispute ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 6 DPR 917/1986; Art. 103 c.p.c.: The judgment is extinguished when the opposing party adopts an autotutela measure annulling the contested administrative act, thereby removing the interest in the litigation.

Parole chiave

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autotutela annulment cessazione materia contendere IRPEF tax refund job insecurity damages taxable income classification detrazioni e rimborsi ricupero d'imposta restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 6 DPR 917/1986
La sentenza di rigetto del ricorso veniva confermata, con la decisione indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio,che riteneva che le somme percepite rientrassero nel novero dei redditi diversi di cui all’art. 6, comma 2, t.u.i.r.
Art. 103 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25472 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMANNATO LAURA, OTTONI MIRKO, elettivamente domiciliat i in Roma, via Nazario Sauro 16, presso lo studio degli Avv.ti Massimo Pistilli e Stefania Rheo, che lirappresentano e difend ono ; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – nonché MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA; - intimato - avverso la sentenza n. 64 2 1/2/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 25 ottobre2016;

Irpef –rimborso - risarcimento del danno riconosciuto dal giudice del lavoro udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 giugno2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito. Rilevato che: I contribuenti in epigrafe indicatiproponevanoricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo contro il diniego di rimborso delle ritenute IRPEF sulle somme percepite in esecuzione della sentenza del Tribunale di Viterbo che, dichiarando l’illegittimità del comportamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per avere stipulato con i ricorrenti reiterati contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di esigenze lavorative non transitorie, aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno cagionato dalla precarietà dell’occupazione lavorativa.

L’Agenzia delle entrate aveva rigettato l’istanza di rimborso sul presupposto che le somme, traendo origine dall’estinzione del rapporto di lavoro, erano state corrisposte a titolo di risarcimento di un lucro cessante e, in quanto tali, erano da assoggettare a tassazione separata. La sentenza di rigetto del ricorso veniva confermata, con la decisione indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio,che riteneva che le somme percepite rientrassero nel novero dei redditi diversi di cui all’art. 6, comma 2, t.u.i.r. Avverso la sentenza della CTR i contribuenti ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi.

Resiste con controricorso l’Agenziadelle entrate. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è rimasto intimato. I ricorrenti hanno depositato memoria. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria e provvedimento di annullamento in autotutela deldiniego di rimborso. Considerato che:1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 DPR 917/1986 – Natura dell’erogazione tassata», per avere la CTR considerato le somme corrisposte dal datore di lavoro a seguito della decisione giudiziale come emolumenti di natura retributiva eludendo la reale natura risarcitoria delle stesse.

2. Con il secondo motivo – rubricato « sul riparto dell’onere probatorio»- i ricorrenti contestano l’affermazione del giudice di merito secondo cui i contribuenti avrebbero dovuto fornire la prova di aver chiestoed ottenuto il risarcimento di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli patrimoniali consistenti nel mancato guadagno.

3. Va preliminarmente rilevato che l’Agenzia delle entrate ha depositato«PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA TOTALE» con il quale, preso atto dell’orientamento della Corte di cassazione consolidatosi in senso favorevole ai ricorrenti, ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di diniego di rimborso, con conseguente convalida del rimborso richiesto. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.

4. A seguito dell’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela è venuto meno l’interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia e va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

5. Poiché l’orientamento di questaCorte in senso favorevole ai contribuenti si è consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione (a partire da Cass. n.25472 del 2018), le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compen