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Decreto — n. 26442/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26442/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26442/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26880/2015 R.G. proposto da : LEOCATA SALVATORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARANO EUGENIO (MRNGNE58S13A089A) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro SERIT SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA CIRC.NE CLODIA 82, presso lo studio dell’Avv.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26442/2023 — snciv · Corte di Cassazione: PENNISI GIUSEPPE (PNNGPP36P18H325V) rappresentato e difeso dall'avvocato LOPEZ FRANCESCO (LPZFNC36M10C351M) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Catania n.2767/2014 , depositata il 25/09/2014; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali economia processuale spese di difesa risarcimento per errore giudiziario anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
distaccata di Catania n.2767/2014 , depositata il 25/09/2014; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26880/2015 R.G. proposto da : LEOCATA SALVATORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARANO EUGENIO (MRNGNE58S13A089A) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro SERIT SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA CIRC.NE CLODIA 82, presso lo studio dell’Avv.

PENNISI GIUSEPPE (PNNGPP36P18H325V) rappresentato e difeso dall'avvocato LOPEZ FRANCESCO (LPZFNC36M10C351M) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Catania n.2767/2014 , depositata il 25/09/2014; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in e uro 1.200,00oltre le spese prenotate a debito e in favore di Serit Sicilia s.p.a. in euro 1.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.