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Ordinanza Interlocutoria — n. 26441/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismissed appeal on IRES costs for operations with black-listed countries due to insufficient evidence of economic interest.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26441/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that partially accepted a company's request to deduct international shipping costs. The company argued that operations with countries on a fiscal black list were justified by commercial necessity and non-discriminatory treaty clauses, while the tax authority demanded proof of concrete execution and economic interest for every transaction. The court rejected the agency's claim that the lower court erred in separating the requirements of economic interest and concrete execution, noting the company had not successfully rebutted the presumption of economic interest.

Regesto Legislator

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Art. 110 co. 11 TUIR; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The tax authority must prove the concrete execution and economic interest of operations with foreign entities in privileged tax regimes, and the lower court's separation of these requirements does not constitute a violation of law.

Parole chiave

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IRES tax deduction fiscal black list concrete execution proof economic interest presumption international shipping costs double taxation treaties tax appeal dismissal tassa di transito

Disposizioni normative citate

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Art. 12 delle preleggi
Col primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entr ate deduce violazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt.
Artt. 115, 116 c.p.c.
12 delle preleggi, degli artt. 115, 116 c.p.c., degli artt.
Artt. 2697, 2727, 2729 c.c.
115, 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. degli artt.
Artt. 10 e 11 TUIR
degli artt. 10 e 11 TUIR e 40 bis d.P.R.
Art. 40 bis d.P.R. 600/73
DM 23.1.2022 ex art. 360 n. 3 c.p.c.
600/73, DM 23.1.2022 ex art. 360 n. 3 c.p.c..
Art. 110 co. 11 TUIR
Ritiene l’Agenzia che ai fini della legittima deduzione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Paesi extra UE aventi regimi fiscali privilegiati è necessario, ex art. 110 co.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
600/73, DM 23.1.2022 ex art. 360 n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
600/73, DM 23.1.2022 ex art. 360 n.
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Testo completo

6 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26651/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro GEODIS WILSON ITALIA SPA, GEODIS HOLDING ITALIA SPA -intimata- sul controricorso incidentale proposto da GEODIS WILSON ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO N 10/B, presso lo studio dell’avvocato LAVIENSI MARIA ASSUNTA (LVNMSS76M57F104I) rappresentato e difeso dall'avvocato PATRIZIA CASTELLANO (CSTPRZ69T71F104O) -ricorrente incidentale- GEODIS HOLDING ITALIA SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA POMPEO N 10/B, presso lo studio dell’avvocataMARIA ASSUNTA LAVIENSI (LVNMSS76M57F104I) rappresentato e difeso dall'avvocataPATRIZIA CASTELLANO (CSTPRZ69T71F104O) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dela Lombardia, sez. di MILANO n.2194/2016 depositata i l 13/04/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere MARIA ENZA LA TORRE. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento da parte di Geodis Wilson Italia spa e Geodis Holding Italia spa (di seguito solo Geodis Wilson Italia spa) di avviso di accertamento Ires anno 2008 per mancato riconoscimento di costi sostenuti per operazioni commerciali con Paesi a fiscalità privilegiata, riuniti gli appelli proposti da entrambe le parti, ha accolto l’appello della società contribuente e respinto quello dell’Ufficio.

A seguito di invio di questionario da parte dell’Ufficio, al fine di consentire la produzione di documentazione atta a dimostrare lo svolgimento di attività commerciale da parte delle imprese estere ovvero che le operazioni poste in essere rispondessero a un effettivo interesse economico e avessero avuto concreta esecuzione, non avendo l’Agenzia ritenuto esaustive le risposte e la documentazione prodotta ha determinato un maggiore imponibile, con maggiore imposta Irap, oltre interessi e sanzioni. La CTP di Milano, su ricorso della società, lo accoglieva parzialmente, rideterminando il maggior reddito imponibile (€.1.327.410,92).

Avverso la indicata sentenza proponevano appello entrambe le parti e la CTR, riuniti gli appelli, ha accertato che la società svolge attività di spedizioniere internazionale, nei settori di spedizione mare, aereo e movimentazione container, organizza il trasporto merci e fornisce operazioni accessorie assumendo i diritti e gli obblighi del vettore, adempiendo agli incarichi ricevuti dai clienti sia con mezzi propri sia ricorrendo ad altri vettori, rilevando altresì come la scelta del trasportatore residente all’estero, nella fattispecie in paesi inclusi nella cd. black list, è connotata da intrinseca giustificazione commerciale ed economica, in quanto la scelta del fornitore estero è necessitata dalle esigenze del cliente che intende operare in quel paese.

Pertanto, tenuto conto dei costi sostenuti per trasportatori residenti nei Paesi cd black list e ravvisata l’effettiva sussistenza dell’interesse economico nel riaddebito alle società clienti dei costi sostenuti per fornitori esteri – in base a documentazione, non specificamente contestata in giudizio dall’Ufficio, che collega per ogni operazione la fattura attiva e quella passiva- ritenuta implicita la sussistenza di un interesse economico effettivo inerente alle operazioni in contestazione, la cui concreta esecuzione non risulta, peraltro, neanche mai contestata dall’Amministrazione finanziaria ha accolto l’appello di Geodis e respinto quello dell’Agenzia delle entrate.

Ricorre per la cassazione della indicata sentenza con due motivi l’Agenzia delle entrate; resiste con controricorso Geodis Wilson Italia spa e propone ricorso incidentale affidato a sei motivi; deposita successiva istanza. Considerato che:

1. Col primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entr ate deduce violazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 115, 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. degli artt. 10 e 11 TUIR e 40 bis d.P.R. 600/73, DM 23.1.2022 ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Ritiene l’Agenzia che ai fini della legittima deduzione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Paesi extra UE aventi regimi fiscali privilegiati è necessario, ex art. 110 co. 11 TUIR, che il contribuente fornisca la prova per ciascuna operazione che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

La CTR ha erroneamente ritenuto sussistere gli indicati requisiti, non considerando l’autonoma rilevanza fra concreta esecuzione dell’operazione ed effettivo interesse economico, senza considerare che l’Amministrazione può riscontrare in concreto l’effettiva sussistenza dell’interesse economico assunto in via presuntiva.

2. Col secondo motivo del ricorso principale si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., risultando un palese deficit motivazione laddove la CTR ha ritenuto illegittimo il recupero in relazione al tipo di attività svolta dalla società, dando rilievo alla portata ridotta delle operazioni contestate rispetto al volume d’affari complessivo della contribuente.

3. Col primo motivo del ricorso incidentale si denuncia nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., omesso esame del terzo motivo di appello col quale la CTP aveva rigettato il motivo del ricorso per non avere prodotto idonea documentazione a dimostrazione che i trasporti con la committente Fisia impianti fossero stati effettuati anche nell’anno accertato;

2. Omesso esame motivo di appello sulla documentazione attestante le operazioni commerciali con fornitori di Panama ed Emirati arabi Uniti espunti dalla black list nel 2015 senza tener conto della clausola di non discriminazione contenuta nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni;

3. E 4: Omessa pronuncia sulla eliminazione dalla lista dei paesi a fiscalità privilegiata con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni (DM 27 aprile 2015) Rilevato che: con istanza del 6 aprile 2023 la Geodis Wilson spa con socio unico in qualità di società consolidata controricorrente e ricorrente incidentale al fine di valutare la convenienza della definizione della controversia, ha chiesto di disporre la sospensione del processo ex art. 1 comma 197, l.