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Ordinanza — n. 26423/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as judgment extinguished by taxpayer paying assessed amounts under new settlement law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26423/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily paid the assessed amounts. The taxpayer had previously lost at the regional level after the tax authority challenged undercapitalization and VAT exemptions. The court ruled that the new settlement law automatically terminated the proceedings upon payment.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186 ss. della legge 29 dicembre 2022, n. 197; The judgment is extinguished when the taxpayer pays the assessed amounts, terminating the litigation without further review.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment settlement law 2022 voluntary payment effect tax dispute termination IVA exemption challenge undercapitalization sanction Corte di Cassazione compagnie di assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176
e le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176.
Art. 1, comma 186 ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ed invero, la contro ricorrente ha presentato istanza di definizione della controversiaex art. 1, comma 186 ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, versando gli importi dovuti per ciascun avviso di accertamento e per l’atto di irrogazione sanzioni.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5578/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro XL INSURANCE COMPANY S.E., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Irlanda e domicilio fiscale in Milano, Corso Como n. 17, nella qualità di incorporante della AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE – Rappresentanza generale per l’Italia, elettivamente domiciliata in Roma, via Adelaide Ristori n. 38, presso lo studio dell’avv.

Gianluca Stancati e dell’avv. Alberto Renda, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - c ontroricorrent e - AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRES-IRAP-IVA 2011. R.G. N.5578/2020 Cons. est. Valentino Lenoci avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4600/13/2018, depositata il 26 ottobre 2018; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2023ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere dott.

Valentino Lenoci; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Fulvio Troncone, ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio; -Rilevato che:

1. Con separati avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni, notificati tra ottobre e novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate –Direzione regionale della Lombardia – Ufficio grandi contribuenti rettificava le dichiarazioni IRES, IRAP ed IVA presentate per l’anno 2011 dalla AXA Corporate Solutions –Rappresentanza generale per l’Italia, stabile organizzazione italiana della compagnia di assicurazioni francese Axa Corporate Solutions Assurance S.A. In particolare, venivano emessi i seguenti atti:

a) avvisi di accertamento n. TMB033R00794/2016 e n. TMB0C3R00796/2016, con i quali l’Ufficio contestava la sottocapitalizzazione della stabile organizzazione italiana, dalla quale scaturiva un maggiore ammontare di interessi attivi non contabilizzati, pari ad € 2.869.229,06, con conseguente maggiore IRES pari ad €789.038,00 e maggiore IRAP pari ad € 195.681,00;

b) avviso di accertamento n. TMB034V00460/2016, con il quale l’Ufficio contestava il regime di esenzione IVA applicatoalle cc.dd. “commissione di delega” ricevute dalla società in qualità di delegataria R.G. N.5578/2020 Cons. est. Valentino Lenoci nell’àmbito di un contratto di assicurazione gestito in coassicurazione, rideterminando una maggiore IVA per € 16.106,00;

c) atto di contestazione n. TMBCO4V00075/2016, con il quale veniva irrogata la sanzione dicui all’art. 6, comma 8, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari ad € 3.312,00, per mancata regolarizzazione di fatture ricevute dalla società in qualità di “delegante” nell’àmbito di un contratto di assicurazioni gestito in coassicurazione,che non avrebbe dato luogo ad operazioni esenti, bensì ad operazioni imponibili ai fini IVA.

2. Contro i predetti avvisi di accertamento ed atto di irrogazione sanzioni la contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 4587/11/2017, depositata il 6 luglio 2017, previa riunione degli stessi li accoglieva, annullando gli atti impugnati.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4600/13 /201 8 , pronunciata il 26 settembre 2018 e depositata in segreteria il 26 ottobre 2018, rigettava l’appello, condannando l’Agenzia alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la XL InsuranceCompany SE, nella qualità di incorporante la AXA Corporate Solutions SA.

5. All’udienza pubblica del 27 aprile 2023 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. e le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. R.G. N.5578/2020 Cons. est. Valentino Lenoci -Considerato che:

6. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata. Ed invero, la contro ricorrente ha presentato istanza di definizione della controversiaex art. 1, comma 186 ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, versando gli importi dovuti per ciascun avviso di accertamento e per l’atto di irrogazione sanzioni. Le spese di giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.