Italian court declares civil lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and Spinola extinguished following a specific administrative listing. The Revenue Agency argued that the case was properly listed under Article 5 of Law No. 130/2022 to expedite the extinction of proceedings, noting no party requested a hearing. The court upheld this procedural outcome, ruling that the listing itself legally terminated the litigation without requiring a substantive trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, para. 3, Civil Procedure Code: The court establishes that a procedural listing under the new tax law provisions automatically extinguishes the civil action unless a party explicitly requests a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13405/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro SPINOLA GIUSEPPE GIANLUCA C. SAS, SPINOLA GIUSEPPE GIANLUCA e LOLAICO LUCREZIA, rappresentati e difesi dall’Avv. PACE FABIO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 994/04/2021 depositata il 19/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL