Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new procedural law article 5.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination provisions of the new procedural law. The lower court found that the case was definitively resolved without any party requesting a hearing, as required by the new legislative framework. Consequently, the court ruled that the proceedings ended by operation of law, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When a case is definitively resolved without a request for a hearing under the new procedural rules, the proceedings are automatically extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13091/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro DI STEFANO GIUSEPPE, rappresento e difeso dall’avvocato ESPOSITO ORAZIO STEFANO; avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. CALTANISSETTA n. 10857/07/2021 depositata il 06/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO