Italian court dismisses tax refund appeal for lubricant oil misuse due to missing administrative declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Saint-Gobain's appeal against the Regional Tax Commission's denial of a consumption tax refund. The company claimed an error in paying tax on lubricant oils used for exempt purposes between 2010 and 2011, but the court found the company failed to activate the mandatory administrative procedure required for non-denatured oils. Consequently, the court ruled that without this specific declaration, the condition for tax exemption was not met, and the refund request was legally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 2, TUA; Art. 7, d.m. 557/1996: The court established that for non-denatured lubricant oils used for tax-exempt purposes, the taxpayer must strictly activate a specific administrative procedure within 60 days prior to use; failure to do so precludes the tax exemption and justifies the denial of the corresponding refund.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1285/2019R.G. proposto da SAINT-GOBAIN PPC ITALIA s.p.a.(già Saint-Gobain Weber s.p.a.), rappresentata e difes a da gli avvocat i Antonio Tomassini e Andrea Di Dio, presso il cui studio (DLA Piper Studio Legale Tributario Associato) in Roma, via dei Due Macelli n. 66, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale a margineal ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Toscanan. 1061/04/2018, depositata il 29.05.2018. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del 19.04.2023, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, Oggetto: Tributi–Imposta sul consumo di oli lubrificanti – Diniego di rimborso comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Tommaso Basile, con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso; FATTI DI CAUSA La CTP di Pisa rigettava i l ricors o propost o da lla Saint - Gobain Weber s.p.a.(poi incorporata dalla SAINT-GOBAIN PPC ITALIA s.p.a.), esercente attività di produzione e commercializzazione di collanti adesivi per il settore edile), avver s o il diniego di rimborso n. 2013/A/18519, emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), riguardante l’imposta di consumo relativa agli acquisti di oli lubrificanti, effettuati tra il mese di aprile 2010 e il mese di dicembre 2011, in relazione ai quali detta imposta sarebbe stata corrisposta per errore, trattandosi dioli destinati ad usi esenti da imposta.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Toscanarigettava l’appello proposto dalla Saint-Gobain, evidenziando che: -costituisce presupposto per l’esclusione dell’imposta sul consumo l’effettiva destinazione ed utilizzazione dell’olio lubrificante per uso esente, a prescindere se si tratta di olio denaturato o non denaturato; nel caso di olio non denaturato, tuttavia, occorre l’ulteriore presupposto della preventiva attivazione, da parte del soggetto interessato, nel termine di 60 giorni antecedenti l’utilizzazione, della procedura prevista dall’art. 7 del d.m. n. 557/1996, mediante apposita denuncia da presentarsi all’Ufficio competente; -nella specie, l’Ufficio non aveva avuto notizia dell’utilizzo e della destinazione all’uso esente del prodottonon denaturato e non era stato messo neppure in condizioni di poter eseguire, per tempo, i necessari controlli tesi ad appurare l’effettivo uso dell’olio;- in mancanza dell’attivazione della necessaria procedura, costituente presupposto per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale, la richiesta di rimborso era stato legittimamente rigettata.
Contro la suddetta decisione proponevaricorso per cassa zione la società contribuente,affidato a quattro motivi . L’ADMresisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la società ricorrentededuce la violazione e falsa degli artt. 62, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), 7 e 8 del d.m. n. 557 del1996, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per averela CTR ritenuto erroneamente che, per ottenere il rimborso dell’imposta di consumo indebitamente pagata sull’acquisto di oli lubrificanti non denaturati, fosse necessario il rispetto della procedura prevista dall’art. 7 del d.m. n. 557, nonostante l’esenzione ottenuta dalla società dal pagamento della medesima imposta sull’acquisto degli oli lubrificanti denaturati e l’esclusivo impiego di tutti gli oli acquistati per usi esenti. 1.1La censura è infondata. 1.2 L'art. 62, comma 2, del TUA, come novellato dall'art. 1, comma 1, lettera bbb), deld.lgs. 29 marzo 2010, n. 48, stabilisce che l'imposta sul consumo degli oli lubrificanti non è dovuta per quelli “impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive”.
L'art. 5, comma 1, lett. d), del d.m. 12 dicembre 1996, n. 689, stabilisce, in relazione agli oli lubrificanti impiegati in usi agevolati, che per ottenere il rimborso dell'imposta versata occorre seguire la procedura dettata dall'art. 7, comma 8, del d.m. 17 settembre 1996, n. 557.L'art. 7, comma 8, del d.m. n. 557 del 1996, recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi, prevede, a sua volta, che “Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF ferma restando la disciplina di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6”. 1.3 Come ha già affermato questa Corte in altri giudizi riguardanti le stesse parti (Cass. n. 25970 e n. 25972 del 15/10/2019), nella specie trova applicazione la disposizionedi cui all'art. 7, commi 1 e 2, del d.m. n. 557 del 1996, che impone ai soggetti che intendono impiegare oli lubrificanti in esenzione d'imposta, ai sensi dell'art. 62 del TUA , di presentare denunciaall'Ufficio Tecnico di Finanza (oggi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'impiego, indicando e spressamente le modalità d'impiego dei lubrificanti esenti, il quantitativo massimo degli stessi che si presume di impiegare in un anno, la qualità e quantità dei prodottiche si intendono ottenere. 1.4 Il rimborso richiesto dalla contribuente , tuttavia, riguarda l'imposta già versata su oli lubrificanti non denaturati (cd. "bianchi"), pure ammessoai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.m. n. 557 del 1996, secondo il quale “Per motivi tecnici l'amministrazione finanziaria pu ò autorizzare (...) l'impiego di oli lubrificanti non denaturati; in quest'ultimo caso viene seguitala procedura di cui all'art. 7”. 1.5 La contribuente non avevaavviato la procedura descrittaall'art. 7 del d.m. n. 557 del 1996, per ottenere l'autorizzazioneall'impiego di oli lubrificanti non denaturati, avendo ottenuto soloquella per l'impiego di oli lubrificanti denaturati inesenzione di imposta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.m. n. 557del 1996. 1.6 In sostanza, dalla complessa normativa surrichiamata, emerge che soltanto nel caso dell'impiego oli lubrificanti non denaturati in esenzione di imposta - ovvero per fruire del successivo rimborso dell'imposta già assolta - la contribuente deve sempre presentare apposita denuncia all'Amministrazione finanziaria , al fine di essere autorizzataall'impiego dei detti oli. 1.7 Nella vicendain esame è pacifico che tale denuncia non è stata presentata, considerato che l'unicaistanza (quella del 15.06.2010) ha riguardato gli oli lubrificanti "denaturati", per i quali peraltro l'esenzionedall'imposta opera ex lege, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 2, del TUA e 8, comma 1, del d.m. n. 557 del 1996.
2. Con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine alla legittimità dell’istanza di rimborso presentata nel rispetto dell’art. 14, comma 2, del TUA.
3. Con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, del TUA, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il secondo motivo.
4. Con il quarto motivo, deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il secondo motivo. 4.1 Ilsecondo e il terzo motivo, che per connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondat i, in quanto la CTR, nel ritenere legittimo il provvedimento di diniego notificato dall'Agenzia delle Dogane, per le ragioni già ampiamente illustrate nell'esame del primo motivo di ricorso, ha ritenuto evidentemente infondata la richiesta di rimborso presentata dalla contribuente.4.2 Il terzo motivo è inammissibile, operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporisnel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 30.03.2016, non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014;
Cass. n. 11439 dell’11/05/2018).
6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dellaricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato