Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new procedural law without party objection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination provisions of the new procedural law. The lower court had already determined that no party filed an objection to the automatic closure, and the case was listed for extinction under Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the appeal was dismissed because the procedural conditions for extinction were met without any active intervention by the litigants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Code of Civil Procedure: When a case is listed for extinction under the new procedural law and no party requests a hearing within the legal term, the process is automatically extinguished, and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5584/2022 R.G. proposto da: RIFICI PAOLA, RIFICI ANTONINO, RIFICI ANGELO, RIFICI FABIO, RIFICI RAFFAELE, rappresenti e difesi dall’avvocato DI PIERRO NICOLA unitamente all'avvocato GENSABELLA FILIPPO; contro AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 7704/16/2021 depositata il 09/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I