Civil court declares lawsuit extinguished due to statutory time limits for declaring extinction of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished because the parties failed to request a hearing within the statutory period. The lower court had already noted that the absence of a request for a hearing under Article 5, paragraph 12, of Law No. 130/2022 meant the proceedings terminated automatically. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, para. 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code: When the statutory term for requesting a hearing expires without such a request, the proceedings are extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28700/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro SASSAROLI ALBERTO, rappresentato e difeso dagli Avv. TINELLI GIUSEPPE e TOCCI ANTONIO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ. STACCATA LATINA n. 3347/18/2018 depositata il 22/05/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO