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Decreto — n. 26361/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing and lack of party requests.

Numero d'incarto Decreto — n. 26361/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the procedural listing of the case by the Revenue Agency. The plaintiff argued for a hearing, but the court found no valid request for treatment under the relevant law. Consequently, the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When a case is listed for resolution and neither party requests a hearing, the process extinguishes by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation listing of case Civil Procedure Code automatic termination Revenue Agency costs allocation procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19918/2022 R.G. proposto da: MUSCA ANTONINO, rappresentato e difeso dall'avvocato CUCINOTTA FRANCESCO; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. MESSINA n. 496/16/2022 depositata il 21/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO I