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Ordinanza — n. 26350/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as moot due to tax dispute settlement via simplified procedure under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26350/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the underlying tax dispute was resolved through a simplified settlement procedure initiated by the taxpayer. The taxpayer had requested a simplified definition of the controversy regarding simulated contracts, which the tax agency accepted and fulfilled, thereby removing the interest to continue the litigation. Consequently, the Court ruled that the procedural outcome was moot, citing the lack of standing to proceed after the agreement was reached.

Regesto Legislator

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D.L. 119/2018; L. 136/2018: When a taxpayer initiates a simplified procedure for tax dispute resolution and the tax authority accepts it, the interest to continue the judicial proceedings is extinguished, rendering the case moot.

Parole chiave

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simplified tax procedure extinguishment of proceedings simulated contracts tax dispute settlement mootness in tax law D.L. 119/2018 interest to litigate indagine internazionale per truffa

Disposizioni normative citate

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D.L. 119/2018
Considerato che: In data 16 marzo 2023 la società ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando che in pendenza di giudizio aveva presentato istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie, come previsto dal D.L. 119/2018, convertito nella L.
L. 136 del 2018
119/2018, convertito nella L. 136 del 2018; la domanda è stata accolta dall’Agenzia delle entrate ed è stato corrisposto quanto dovuto; l’Agenzia delle entrate non ha presentato diniego nel termine di legge del 31/07/2020 ed ha concordato per il perfezionamento della definizione.
art. 6 del D.L.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6 del D.L. 1

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175 del 2015
"doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso èsopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12098-2016 proposto da: Alfa Service S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Daniele Manca Bitti, a Roma in Via Luigi Luciani, n.1, che lo rappresenta e difende insieme all’avv. Mario Miscali, con giusta procura presente in atti; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -intimato- avverso la sentenza n. 269/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 17/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MARIA ENZA LA TORRE.

Ritenuto che: La Alfa Service S.P.A. ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 269/2016, dep. il 17/02/2016 che, in controversia su impugnazione di tre avvisi di accertamento (relativi ad IRES anni 2006 - 2007 - 2008), in base ai quali l’Agenzia delle entrate rilevava la natura simulatoria, fittizia e fraudolenta di contratti e operazioni bancarie, ha rigettato l’appello della società contribuente, confermando la decisione di prime cure. La CTP, investita dalla causa, aveva rigettato il ricorso dell’Alfa Service ritenendo che i contratti posti in essere erano simulati e nulli perché privi di causa.

La società contribuente impugnava la sentenza dinanzi alla CTR, che, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello, riconoscendo il carattere simulatorio degli accordi stipulati la natura fraudolente delle operazioni, volte esclusivamente a realizzare un precostituito “risparmio fiscale”. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: In data 16 marzo 2023 la società ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando che in pendenza di giudizio aveva presentato istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie, come previsto dal D.L. 119/2018, convertito nella L. 136 del 2018; la domanda è stata accolta dall’Agenzia delle entrate ed è stato corrisposto quanto dovuto; l’Agenzia delle entrate non ha presentato diniego nel termine di legge del 31/07/2020 ed ha concordato per il perfezionamento della definizione.

È pertanto venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversi a oggetto del presente giudizio. Il Collegio dichiara conseguentemente estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, rimanendo le spese a carico della parte che le ha anticipate. Non ricorrono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso èsopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6 del D.L. 1